Sconfinamenti in assenza di fido
1. Fermo restando che la Banca non è tenuta ad effettuare
pagamenti se il conto non è capiente (ovvero in assenza di somme
a credito sul conto e relativi sottoconti tecnici di cui alla
Sezione III), la Banca a propria discrezione può consentire al
Cliente, anche in assenza di fido, l'utilizzo di fondi in
eccedenza rispetto al saldo del conto ("Sconfinamento in assenza
di fido").
2. In caso di Sconfinamento in assenza di fido, ove concesso, il
Cliente è tenuto a corrispondere alla Banca gli interessi
debitori nella misura pattuita nel Foglio informativo del conto
corrente. Il Cliente, inoltre, è tenuto a corrispondere alla
Banca la commissione prevista al successivo articolo, ove ne
ricorrano i presupposti.
3. Resta inteso che l'eventuale possibilità, ovvero anche
l'eventuale concessione di uno Sconfinamento in assenza di fido
da parte della Banca non deve indurre il Cliente a porre
affidamento sul pagamento da parte della Banca di eventuali
successivi addebiti sul conto che eccedono il saldo disponibile.
Il Cliente, quindi, accetta che la Banca possa sempre rifiutarsi
di effettuare pagamenti a valere sul proprio conto qualora
eccedano il saldo disponibile e, ove concessi, si impegna a
pagare immediatamente alla Banca quanto a questa dovuto, anche
in assenza di espressa richiesta da parte della Banca stessa.
4. In caso di Sconfinamento in assenza di fido di importo pari o
superiore a 300 euro (lo "Sconfinamento consistente") che si
protragga per oltre un mese, la Banca comunicherà al Cliente, in
forma scritta o su supporto cartaceo o altro supporto durevole
(ad esempio pdf o email): a) lo sconfinamento; b) l'importo
interessato; c) il tasso debitore; d) le commissioni
eventualmente applicabili.
La comunicazione relativa allo Sconfinamento consistente verrà
effettuata entro tre giorni lavorativi successivi al compimento
di un mese dal momento in cui lo Sconfinamento è divenuto
consistente.
5. La Banca non sarà tenuta ad effettuare la comunicazione di
cui al precedente comma qualora abbia già comunicato al Cliente
il verificarsi di uno Sconfinamento consistente.
6. Fermo restando quanto sopra previsto, qualora la Banca
dovesse comunque concedere uno Sconfinamento che fosse inferiore
allo Sconfinamento consistente, la relativa comunicazione sarà
assolta mediante invio del primo estratto conto successivo allo
stesso Sconfinamento consistente.
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