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Accensione Mutuo.
Come
fare per accendere un Mutuo? I passi fondamentali per accendere un
mutuo presso una banca o presso una finanziaria, solitamente sono
sempre gli stessi. Di seguito trovate le informazioni che vi
interessano. Una
volta svolta l’istruttoria, la banca, acquisita la documentazione
inoltrata ed effettuati ulteriori accertamenti (quali l'acquisizione
della "dichiarazione notarile preliminare" sul bene offerto in
garanzia, nonché della "relazione tecnico-estimativa" redatta da un
tecnico di sua fiducia), è in grado di deliberare il finanziamento. A
delibera avvenuta la banca ne da immediata comunicazione al
richiedente e fissa la data della stipula dell'atto pubblico di
finanziamento (concessione formale del mutuo).
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Mutuo Acquisto Casa.
Il Mutuo acquisto è il prestito più diffuso e sicuramente troverai in
circolazione tantissime offerte e tanti siti che ti calcolano la
rata. Poichè ci sono tanti mutui per l'acquisto diventa sempre più
difficile valutare quale sia la banca più conveniente. Noi, insieme a MutuiOnline abbiamo messo a punto un motore per
calcolare in un solo momento molti preventivi per l'acquisto del tuo
immobile, sia esso prima casa che seconda casa o altro ancora. In pochi minuti riuscirai semplicemente a capire quali sono le banche più convenienti,
quelle con il tasso di interesse più basso e con la percentuale di
interesse minore. Insomma, perchè spendere di più quando si possono
risparmiare parecchi soldi?
continua
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Compensazione e pagamento di assegni
1. Qualora la Banca si avvalga della compensazione di legge
di cui all’art. 11, comma 1, della Sezione relativa al Rapporto
Banca-Cliente, essa non è tenuta a pagare gli assegni tratti o
presentati con data posteriore alla stessa, nei limiti in cui,
per effetto dell’intervenuta compensazione, sia venuta meno la
provvista.
2. Qualora la Banca operi la compensazione per crediti non
liquidi ed esigibili, prevista dall’art. 11, comma 2, della
Sezione relativa al Rapporto Banca-Cliente, essa non è tenuta a
pagare – nei limiti in cui sia venuta meno la provvista – gli
assegni tratti o presentati con data posteriore al ricevimento
da parte del Cliente della comunicazione dell’intervenuta
compensazione.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti, il Cliente è tenuto a
costituire immediatamente i fondi necessari per il pagamento
degli assegni tratti con data anteriore all’intervenuta
compensazione, dei quali non sia ancora spirato il termine di
presentazione, sul conto o sui conti a debito per i quali la
compensazione medesima si è verificata e nei limiti in cui
quest’ultima abbia fatto venire meno la disponibilità.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel
caso di conti intestati a più persone.
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