Il valore dei conferimenti non può essere
complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale
sociale.
Possono essere conferiti tutti gli elementi
dell'attivo suscettibili di valutazione economica. Se nell'atto
costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento deve
farsi in danaro. Alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve
essere versato presso una banca almeno il venticinque per cento
dei conferimenti in danaro e l'intero soprapprezzo o, nel caso
di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare.
Il versamento può essere sostituito dalla stipula, per un
importo almeno corrispondente, di una polizza di assicurazione o
di una fideiussione bancaria con le caratteristiche determinate
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; in tal
caso il socio può in ogni momento sostituire la polizza o la
fideiussione con il versamento del corrispondente importo in
danaro.
Per i conferimenti di beni in natura e di
crediti si osservano le disposizioni degli articoli 2254 e 2255.
Le quote corrispondenti a tali conferimenti devono essere
integralmente liberate al momento della sottoscrizione.
Il conferimento può anche avvenire mediante la
prestazione di una polizza di assicurazione o di una
fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero
valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi
per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della
società. In tal caso, se l'atto costitutivo lo prevede, la
polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio
con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente
importo in danaro presso la società.