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Accensione Mutuo.
Come
fare per accendere un Mutuo? I passi fondamentali per accendere un
mutuo presso una banca o presso una finanziaria, solitamente sono
sempre gli stessi. Di seguito trovate le informazioni che vi
interessano. Una
volta svolta l’istruttoria, la banca, acquisita la documentazione
inoltrata ed effettuati ulteriori accertamenti (quali l'acquisizione
della "dichiarazione notarile preliminare" sul bene offerto in
garanzia, nonché della "relazione tecnico-estimativa" redatta da un
tecnico di sua fiducia), è in grado di deliberare il finanziamento. A
delibera avvenuta la banca ne da immediata comunicazione al
richiedente e fissa la data della stipula dell'atto pubblico di
finanziamento (concessione formale del mutuo).
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Mutuo Acquisto Casa.
Il Mutuo acquisto è il prestito più diffuso e sicuramente troverai in
circolazione tantissime offerte e tanti siti che ti calcolano la
rata. Poichè ci sono tanti mutui per l'acquisto diventa sempre più
difficile valutare quale sia la banca più conveniente. Noi, insieme a MutuiOnline abbiamo messo a punto un motore per
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quelle con il tasso di interesse più basso e con la percentuale di
interesse minore. Insomma, perchè spendere di più quando si possono
risparmiare parecchi soldi?
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DEPOSITO DI STRUMENTI FINANZIARI A CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE
Art. D2 – Svolgimento del servizio
Il servizio di deposito in amministrazione di strumenti
finanziari ha per oggetto titoli e strumenti finanziari
dematerializzati.
La Banca è autorizzata ad utilizzare, nell’interesse proprio o
di terzi, gli strumenti finanziari di pertinenza del
Depositante, secondo le clausole contenute nei relativi
contratti di prestito titoli,
pronti contro termine e riporto che saranno stipulati tra le
parti.
Art. D3 – Subdeposito presso organismi di deposito
centralizzato
La Banca è autorizzata a subdepositare gli strumenti finanziari
presso la Monte Titoli Spa, società autorizzata alla gestione
accentrata di strumenti finanziari ai sensi degli artt. 80 e
seg.
del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, nonché presso
altri organismi di deposito centralizzato.
In relazione ai titoli subdepositati ai sensi del precedente
comma 1 di questo articolo, il depositante prende atto che può
disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti a detti titoli
a favore di
altri depositanti ovvero chiedere la consegna di un
corrispondente quantitativo di titoli della stessa specie di
quelli subdepositati, tramite la Banca nella sua qualità di
depositaria aderente.
In relazione agli strumenti finanziari dematerializzati, si
applicano le disposizioni di cui al comma 4 del precedente
articolo D2.
Art. D4 – Subdeposito presso depositari abilitati
La Banca è autorizzata a subdepositare gli strumenti finanziari
presso depositari abilitati, i quali, a loro volta, per
particolari esigenze, possono utilizzare altri depositari.
La Banca comunica al Depositante gli estremi identificativi dei
depositari abilitati di cui si avvale nonché le eventuali
variazioni con apposita comunicazione o nell’ambito della
rendicontazione di cui al successivo art. D12, comma 1 di questo
contratto.
Se il subdeposito ha per oggetto strumenti finanziari
dematerializzati, si applicano le disposizioni di cui al comma 4
del precedente articolo D2.
Se il subdeposito ha per oggetto titoli, si applicano le
disposizioni di cui al comma 2 del precedente articolo D3 di
questo contratto, fermo restando che l’esercizio dei diritti
inerenti ai titoli
avviene tramite la Banca.
Qualora i titoli presentino caratteristiche di fungibilità o
quando altrimenti possibile - ferma restando la responsabilità
del depositante in ordine alla regolarità dei titoli - la Banca
è anche
autorizzata a procedere al loro raggruppamento ovvero a
consentire il raggruppamento da parte dei predetti depositari
abilitati ed il depositante accetta di ricevere in restituzione
altrettanti
titoli della stessa specie e qualità.
Art. D9 - Inadempimento
Se il depositante non adempie puntualmente ed interamente alle
sue obbligazioni, di cui all'articolo precedente, la Banca lo
diffida a mezzo di lettera raccomandata a pagare entro il
termine di 15 giorni dalla spedizione della lettera.
Se il depositante rimane in mora, la Banca può valersi dei
diritti di cui agli artt. 2761, commi 3° e 4°, e 2756, commi 2°
e 3°, cod. civ., realizzando, secondo le modalità di cui
all’art. 2797
cod. civ., un adeguato quantitativo dei titoli depositati.
La Banca si soddisfa sul ricavo netto della vendita e tiene il
residuo a disposizione del Cliente.
Se la Banca non ha fatto vendere che parte dei titoli, tiene in
deposito gli altri alle stesse condizioni.
Art. D10 – Comunicazioni
La Banca invia al depositante con cadenza semestrale una
comunicazione che contiene il rendiconto del rapporto e il
documento di sintesi del contratto.
La comunicazione di cui al precedente comma 1 può essere omessa
quando il valore nominale dei titoli in deposito non supera la
somma di euro 20.000,00 e non si siano registrati
movimenti da oltre un anno.
Trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento di tale posizione,
senza che sia pervenuta alla Banca per iscritto un reclamo
specifico, la posizione stessa si intenderà senz’altro
riconosciuta
esatta ed approvata.
L’invio della comunicazione avviene, salva diversa esplicita
richiesta del Cliente, mediante l’utilizzo della posta
elettronica (e-mail) all’ultimo indirizzo comunicato dal
Cliente.
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