Ritardo pagamento Mutuo Bancoposta |
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Accensione Mutuo.
Come
fare per accendere un Mutuo? I passi fondamentali per accendere un
mutuo presso una banca o presso una finanziaria, solitamente sono
sempre gli stessi. Di seguito trovate le informazioni che vi
interessano. Una
volta svolta l’istruttoria, la banca, acquisita la documentazione
inoltrata ed effettuati ulteriori accertamenti (quali l'acquisizione
della "dichiarazione notarile preliminare" sul bene offerto in
garanzia, nonché della "relazione tecnico-estimativa" redatta da un
tecnico di sua fiducia), è in grado di deliberare il finanziamento. A
delibera avvenuta la banca ne da immediata comunicazione al
richiedente e fissa la data della stipula dell'atto pubblico di
finanziamento (concessione formale del mutuo).
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Mutuo Acquisto Casa.
Il Mutuo acquisto è il prestito più diffuso e sicuramente troverai in
circolazione tantissime offerte e tanti siti che ti calcolano la
rata. Poichè ci sono tanti mutui per l'acquisto diventa sempre più
difficile valutare quale sia la banca più conveniente. Noi, insieme a MutuiOnline abbiamo messo a punto un motore per
calcolare in un solo momento molti preventivi per l'acquisto del tuo
immobile, sia esso prima casa che seconda casa o altro ancora. In pochi minuti riuscirai semplicemente a capire quali sono le banche più convenienti,
quelle con il tasso di interesse più basso e con la percentuale di
interesse minore. Insomma, perchè spendere di più quando si possono
risparmiare parecchi soldi?
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Il ritardato pagamento, anche di una sola rata, oltre i termini
di cui all’art. 40, comma 2, del T.U.B., costituisce prova
dell’insolvenza della Parte Mutuataria ai sensi dell’art. 1186
cod. civ. e determina, quindi, la decadenza della stessa dal
beneficio del termine ed il diritto della Banca di pretendere
l’immediato rimborso del debito residuo per capitale, interessi
– anche di mora, nella misura indicata nel terzo comma del
presente articolo – ed accessori tutti. Se la Parte Mutuataria,
dichiarata decaduta dal beneficio del termine con apposita
comunicazione scritta, non procede all’immediato rimborso del
Mutuo, la Banca, anche senza bisogno di pronuncia giudiziale,
può iniziare gli atti esecutivi per
l’immediata soddisfazione di tutte le proprie ragioni creditizie
derivanti, a qualsiasi titolo, dal Contratto. Gli interessi di
mora per ritardato e/o mancato pagamento delle rate di rimborso
sono calcolati su base annua in ragione di 2 punti percentuali
in più del tasso di interesse annuo in vigore al momento della
scadenza della rata impagata e decorrono dalla stessa data di
scadenza, di pieno diritto e senza bisogno di alcuna intimazione
né di messa in mora. Detti interessi saranno dovuti sino alla
data del pagamento alla Banca, e se il tasso di interesse di
mora, come sopra determinato, supera il limite massimo stabilito
dalla Legge 7 marzo 1996 n. 108, e successive modifiche ed
integrazioni, detto tasso sarà automaticamente riportato al
valore di volta in volta corrispondente a tale limite massimo.
Su tali interessi non è consentita la capitalizzazione
periodica.
La Banca accetta i pagamenti effettuati da un terzo solo previa
rinunzia dello stesso alla surrogazione in concorrenza coi
diritti di credito della Banca sino all’integrale estinzione di
questi ultimi, ai sensi dell’art. 1205 cod. civ..
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