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Ecco un estratto dal testo del decreto legge sulla Finanziaria 2011.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la partecipazione agli
organi collegiali di cui all'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è onorifica; essa può
dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa
vigente; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a
seduta giornaliera. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle
commissioni che svolgono funzioni giurisdizionali, agli organi previsti per legge che
operano presso il Ministero per l'ambiente, alla struttura di missione di cui all'art. 163,
comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed al consiglio tecnico
scientifico di cui all'art. 7 del D.P.R. 20 gennaio 2008, n. 43.
 

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la partecipazione agli
organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi
a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica;
essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla
normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare
l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La violazione di quanto previsto dal presente
comma determina responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli
organismi pubblici interessati sono nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto
disposto dal presente comma non possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o
utilità a carico delle pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione, in base alla vigente
normativa, del 5 per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La
disposizione del presente comma non si applica agli enti previsti nominativamente dal
decreto legislativo n. 300 del 1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque
alle università, alle camere di commercio, agli enti del servizio sanitario nazionale, agli
enti indicati nella tabella C della legge finanziaria ed agli enti previdenziali ed assistenziali
nazionali.
 

3. Fermo restando quanto previsto dall'art.1 comma 58 della legge 23 dicembre 2005 n.
266, a decorrere dal 1 ° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o
le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al
comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n.196, incluse le autorità
indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di
amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di
qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi
risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2013, gli emolumenti di cui al
presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010,
come ridotti ai sensi del presente comma. Le disposizioni del presente comma si
applicano ai commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23
agosto 1988, n. 400 nonché agli altri commissari straordinari, comunque denominati. La
riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio.
 

4. All'articolo 62, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei casi di rilascio dell'autorizzazione prevista dal
presente comma l'incarico si intende svolto nell'interesse dell'amministrazione di
appartenenza del dipendente ed i compensi dovuti dalla società o dall'ente sono
corrisposti direttamente alla predetta amministrazione per confluire nelle risorse
destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza o del personale non
dirigenziale.". La disposizione di cui al presente comma si applica anche agli incarichi in
corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
 

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, tutti gli enti pubblici, anche economici,
e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono
all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo
rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di
amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti
informa monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non
superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti. In ogni caso, le Amministrazioni
vigilanti provvedono all'adeguamento della relativa disciplina di organizzazione, mediante
i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con
riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente vigilati, al fine di
apportare gli adeguamenti previsti ai sensi del presente comma. La mancata adozione dei
provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dal presente
comma nei termini indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli
organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Agli enti previdenziali
nazionali si applica comunque quanto previsto dall'art. 7, comma 6.
 

6. Nelle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione,
come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché nelle società possedute in
misura totalitaria, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento dalle
predette amministrazioni pubbliche, il compenso dei componenti del consiglio di
amministrazione e del collegio sindacale è ridotto del 10 per cento. La disposizione di cui
al primo periodo si applica a decorrere dalla prima scadenza del consiglio o del collegio
successiva alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. La disposizione di
cui al presente comma non si applica alle società quotate.
 

7. Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere
dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa
a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche
amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n.196,
incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e
gli organismi equiparati, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta
nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente
comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
 

8. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n.
196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per relazioni
pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore
al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità. Al fine di
ottimizzare la produttività del lavoro pubblico e di efficientare i servizi delle pubbliche
Amministrazioni, a decorrere dal 1 ° luglio 2010 l'organizzazione di convegni, di giornate
e feste celebrative, nonché di cerimonie di inaugurazione e di altri eventi similari, da
parte delle Amministrazioni dello Stato e delle Agenzie, nonché da parte degli enti e delle
strutture da esse vigilati è subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministro
competente; l'autorizzazione è rilasciata nei soli casi in cui non sia possibile limitarsi alla
pubblicazione, sul sito internet istituzionale, di messaggi e discorsi ovvero non sia
possibile l'utilizzo, per le medesime finalità, di video/audio conferenze da remoto, anche
attraverso il sito internet istituzionale; in ogni caso gli eventi autorizzati, che non devono
comportare aumento delle spese destinate in bilancio alle predette finalità, si devono
svolgere al di fuori dall'orario di ufficio. Il personale che vi partecipa non ha diritto a
percepire compensi per lavoro straordinario ovvero indennità a qualsiasi titolo, né a fruire
di riposi compensativi. Per le magistrature e le autorità indipendenti, fermo il rispetto dei
limiti anzidetti, l'autorizzazione è rilasciata, per le magistrature, dai rispettivi organi di
autogoverno e, per le autorità indipendenti, dall'organo di vertice. Per le forze armate e
le forze di polizia, l'autorizzazione è rilasciata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro competente. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai
convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca, nonché alle mostre realizzate,
nell'ambito dell'attività istituzionale, dagli enti vigilati dal Ministero per i beni e le attività
culturali ed agli incontri istituzionali connessi all'attività di organismi internazionali o
comunitari.
 

9. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n.
196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni.
 

10. Resta ferma la possibilità di effettuare variazioni compensative tra le spese di cui ai
commi 7 e 8 con le modalità previste dall'articolo 14 del decreto-legge 2 luglio 2007, n.
81 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.
 

11. Le società, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione,
come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si conformano al principio di
riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e
pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, desumibile dai precedenti commi 7, 8 e 9. In
sede di rinnovo dei contratti di servizio,i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione
della disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I soggetti che esercitano i
poteri dell'azionista garantiscono che, all'atto dell'approvazione del bilancio, sia
comunque distribuito, ove possibile, un dividendo corrispondente al relativo risparmio di
spesa. In ogni caso l'inerenza della spesa effettuata per relazioni pubbliche, convegni,
mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, è attestata con apposita relazione
sottoposta al controllo del collegio sindacale.
 

12. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n.
196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per missioni, anche
all'estero, con esclusione delle missioni internazioni di pace, delle missioni delle forze di
polizia e dei vigili del fuoco, del personale di magistratura, nonché di quelle strettamente
connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione
a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonché con investitori
istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico, per un ammontare superiore al 50
per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Gli atti e i contratti posti in essere in
violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma
costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Il limite di spesa
stabilito dal presente comma può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di
un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da
comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente.
Il presente comma non si applica alla spesa effettuata per lo svolgimento di compiti
ispettivi. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le diarie per le
missioni all'estero di cui all'art. 28 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con
legge 4 agosto 2006, n. 248, non sono più dovute; la predetta disposizione non si applica
alle missioni internazioni di pace. Con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate le misure e i limiti
concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato all'estero. A
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18
dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n.417 e relative disposizioni di
attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al d.lgs. 165 del 2001 e
cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi.
 

13. A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche
inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per attività di
formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno
2009. Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente l'attività di formazione
tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero tramite i propri
organismi di formazione. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della
disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito
disciplinare e determinano responsabilità erariale. La disposizione di cui al presente
comma non si applica all'attività di formazione effettuata dalle Forze armate e dalle Forze
di Polizia tramite i propri organismi di formazione.
 

14. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre
1999, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese di
ammontare superiore all' 80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per
l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto
di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2011,
esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione
non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i
servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
 

15. All'art. 41, comma 16-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, in fine, sono aggiunti i
seguenti periodi: "Il corrispettivo previsto dal presente comma è versato entro il 31
ottobre 2010 all'entrata del bilancio dello Stato.".
 

16. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge il Comitato per
l'intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, istituito con decreto-legge 9 luglio
1980, n. 301, d.p.c.m. 5 settembre 1980 e legge 28 ottobre 1980, n. 687, è soppresso e
cessa ogni sua funzione, fatto salvo l'assolvimento dei compiti di seguito indicati. A
valere sulle disponibilità del soppresso Comitato per l'intervento nella Sir e in settori ad
alta tecnologia, la società trasferitaria di seguito indicata versa, entro il 15 dicembre
2010, all'entrata del bilancio dello Stato la somma di euro 200.000.000. Il residuo
patrimonio del Comitato per l'intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, con ogni
sua attività, passività e rapporto, ivi incluse le partecipazioni nella Ristrutturazione
Elettronica REL s.p.a. in liquidazione e nel Consorzio Bancario Sir s.p.a. in liquidazione, è
trasferito alla Società Fintecna s.p.a. o a Società da essa interamente controllata, sulla
base del rendiconto finale delle attività e della situazione economico-patrimoniale
aggiornata alla medesima data, da redigere da parte del Comitato entro 60 giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto-legge. Detto patrimonio costituisce un
patrimonio separato dal residuo patrimonio della società trasferitaria, la quale pertanto
non risponde con il proprio patrimonio dei debiti e degli oneri del patrimonio del Comitato
per l'intervento nella Sir ed in settori ad alta tecnologia ad essa trasferito. La società
trasferitaria subentra nei processi attivi e passivi nei quali è parte il Comitato per
l'intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, senza che si faccia luogo
all'interruzione dei processi. Un collegio di tre periti verifica, entro 90 giorni dalla data di
consegna della predetta situazione economico-patrimoniale, tale situazione e predispone,
sulla base della stessa, una valutazione estimativa dell'esito finale della liquidazione del
patrimonio trasferito. I componenti del collegio dei periti sono designati uno dalla società
trasferitaria, uno d'intesa tra Ministero dell'Economia e delle Finanze e i componenti del
soppresso Comitato e il presidente è scelto dal Ministero dell'economia e delle finanze. La
valutazione deve, fra l'altro, tenere conto di tutti i costi e gli oneri necessari per la
liquidazione del patrimonio trasferito, ivi compresi quelli di funzionamento, nonché
dell'ammontare del compenso dei periti, individuando altresì il fabbisogno finanziario
stimato per la liquidazione stessa. Il valore stimato dell'esito finale della liquidazione
costituisce il corrispettivo per il trasferimento del patrimonio, che è corrisposto dalla
società trasferitaria al Ministero dell'Economia e delle Finanze. L'ammontare del
compenso del collegio di periti è determinato con decreto dal Ministro dell'Economia e
delle Finanze. Al termine della liquidazione del patrimonio trasferito, il collegio dei periti
determina l'eventuale maggiore importo risultante dalla differenza fra l'esito economico
effettivo consuntivato alla chiusura della liquidazione ed il corrispettivo pagato. Di tale
eventuale maggiore importo il 70% è attribuito al Ministero dell'Economia e delle Finanze
e la residua quota del 30% è di competenza della società trasferitaria in ragione del
migliore risultato conseguito nella liquidazione.
 

17. Alla data di entrata in vigore del presente decreto, i liquidatori delle società
Ristrutturazione Elettronica REL s.p.a. in liquidazione, del Consorzio Bancario Sir s.p.a. in
liquidazione e della Società Iniziative e Sviluppo di Attività Industriali - Isai s.p.a. in
liquidazione, decadono dalle loro funzioni e la funzione di liquidatore di dette società è
assunta dalla società trasferitaria di cui al comma 16. Sono abrogati i commi 5 e 7
dell'art. 33 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
18. Tutte le operazioni compiute in attuazione dei commi 16 e 17 sono esenti da
qualunque imposta diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso
o denominato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 488
a 495 e 497 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
 

19. Al fine del perseguimento di una maggiore efficienza delle società pubbliche, tenuto
conto dei principi nazionali e comunitari in termini di economicità e di concorrenza, le
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non
possono, salvo quanto previsto dall'art. 2447 codice civile, effettuare aumenti di capitale,
trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società
partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di
esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite
anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti alle società di cui al primo
periodo a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo
svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti. Al
fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a
fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta
della amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri
Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei Conti, possono essere
autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma.
 

20. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in via diretta alle regioni, alle
province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono
disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica. A decorrere dal
2011, una quota pari al 10 per cento dei trasferimenti erariali di cui all'art. 7 della legge
15 marzo 1997, n. 59, a favore delle regioni a statuto ordinario è accantonata per essere
successivamente svincolata e destinata alle regioni a statuto ordinario che hanno attuato
quanto stabilito dall'art. 3 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con legge
26 marzo 2010, n. 42 e che aderiscono volontariamente alle regole previste dal presente
articolo. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono stabiliti modalità, tempi e criteri per
l'attuazione del presente comma.
 

21. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente articolo, con
esclusione di quelle di cui al primo periodo del comma 6, sono versate annualmente dagli
enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al primo periodo non si applica
agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di
Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale.

Fonte Governo.it

         

 

 

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