Ecco un estratto dal testo del decreto legge sulla Finanziaria
2011. 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, la partecipazione agli
organi collegiali di cui all'articolo 68, comma 1, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, è onorifica; essa può
dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove
previsto dalla normativa
vigente; eventuali gettoni di presenza non possono superare
l'importo di 30 euro a
seduta giornaliera. La disposizione di cui al presente comma non
si applica alle
commissioni che svolgono funzioni giurisdizionali, agli organi
previsti per legge che
operano presso il Ministero per l'ambiente, alla struttura di
missione di cui all'art. 163,
comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, ed al consiglio tecnico
scientifico di cui all'art. 7 del D.P.R. 20 gennaio 2008, n. 43.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto la partecipazione agli
organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che
comunque ricevono contributi
a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi
dei predetti enti è onorifica;
essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese
sostenute ove previsto dalla
normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di
presenza non possono superare
l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La violazione di
quanto previsto dal presente
comma determina responsabilità erariale e gli atti adottati
dagli organi degli enti e degli
organismi pubblici interessati sono nulli. Gli enti privati che
non si adeguano a quanto
disposto dal presente comma non possono ricevere, neanche
indirettamente, contributi o
utilità a carico delle pubbliche finanze, salva l'eventuale
devoluzione, in base alla vigente
normativa, del 5 per mille del gettito dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche. La
disposizione del presente comma non si applica agli enti
previsti nominativamente dal
decreto legislativo n. 300 del 1999 e dal decreto legislativo n.
165 del 2001, e comunque
alle università, alle camere di commercio, agli enti del
servizio sanitario nazionale, agli
enti indicati nella tabella C della legge finanziaria ed agli
enti previdenziali ed assistenziali
nazionali.
3. Fermo restando quanto previsto dall'art.1 comma 58 della
legge 23 dicembre 2005 n.
266, a decorrere dal 1 ° gennaio 2011 le indennità, i compensi,
i gettoni, le retribuzioni o
le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle
pubbliche amministrazioni di cui al
comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n.196,
incluse le autorità
indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e
controllo, consigli di
amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai
titolari di incarichi di
qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento
rispetto agli importi
risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre
2013, gli emolumenti di cui al
presente comma non possono superare gli importi risultanti alla
data del 30 aprile 2010,
come ridotti ai sensi del presente comma. Le disposizioni del
presente comma si
applicano ai commissari straordinari del Governo di cui
all'articolo 11 della legge 23
agosto 1988, n. 400 nonché agli altri commissari straordinari,
comunque denominati. La
riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio.
4. All'articolo 62, del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei casi di rilascio
dell'autorizzazione prevista dal
presente comma l'incarico si intende svolto nell'interesse
dell'amministrazione di
appartenenza del dipendente ed i compensi dovuti dalla società o
dall'ente sono
corrisposti direttamente alla predetta amministrazione per
confluire nelle risorse
destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza o
del personale non
dirigenziale.". La disposizione di cui al presente comma si
applica anche agli incarichi in
corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, tutti gli
enti pubblici, anche economici,
e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di
diritto privato, provvedono
all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare
che, a decorrere dal primo
rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente
decreto, gli organi di
amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti
informa monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano
costituiti da un numero non
superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti. In ogni
caso, le Amministrazioni
vigilanti provvedono all'adeguamento della relativa disciplina
di organizzazione, mediante
i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, con
riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici
rispettivamente vigilati, al fine di
apportare gli adeguamenti previsti ai sensi del presente comma.
La mancata adozione dei
provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione
previsti dal presente
comma nei termini indicati determina responsabilità erariale e
tutti gli atti adottati dagli
organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono
nulli. Agli enti previdenziali
nazionali si applica comunque quanto previsto dall'art. 7, comma
6.
6. Nelle società inserite nel conto economico consolidato
della pubblica amministrazione,
come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
ai sensi del comma 3
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché
nelle società possedute in
misura totalitaria, alla data di entrata in vigore del presente
provvedimento dalle
predette amministrazioni pubbliche, il compenso dei componenti
del consiglio di
amministrazione e del collegio sindacale è ridotto del 10 per
cento. La disposizione di cui
al primo periodo si applica a decorrere dalla prima scadenza del
consiglio o del collegio
successiva alla data di entrata in vigore del presente
provvedimento. La disposizione di
cui al presente comma non si applica alle società quotate.
7. Al fine di valorizzare le professionalità interne alle
amministrazioni, a decorrere
dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di
consulenza, inclusa quella relativa
a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici
dipendenti, sostenuta dalle pubbliche
amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31
dicembre 2009 n.196,
incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli
enti e le fondazioni di ricerca e
gli organismi equiparati, non può essere superiore al 20 per
cento di quella sostenuta
nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi in assenza dei
presupposti di cui al presente
comma costituisce illecito disciplinare e determina
responsabilità erariale.
8. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche
inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come individuate
dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della
legge 31 dicembre 2009, n.
196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare
spese per relazioni
pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per
un ammontare superiore
al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le
medesime finalità. Al fine di
ottimizzare la produttività del lavoro pubblico e di
efficientare i servizi delle pubbliche
Amministrazioni, a decorrere dal 1 ° luglio 2010
l'organizzazione di convegni, di giornate
e feste celebrative, nonché di cerimonie di inaugurazione e di
altri eventi similari, da
parte delle Amministrazioni dello Stato e delle Agenzie, nonché
da parte degli enti e delle
strutture da esse vigilati è subordinata alla preventiva
autorizzazione del Ministro
competente; l'autorizzazione è rilasciata nei soli casi in cui
non sia possibile limitarsi alla
pubblicazione, sul sito internet istituzionale, di messaggi e
discorsi ovvero non sia
possibile l'utilizzo, per le medesime finalità, di video/audio
conferenze da remoto, anche
attraverso il sito internet istituzionale; in ogni caso gli
eventi autorizzati, che non devono
comportare aumento delle spese destinate in bilancio alle
predette finalità, si devono
svolgere al di fuori dall'orario di ufficio. Il personale che vi
partecipa non ha diritto a
percepire compensi per lavoro straordinario ovvero indennità a
qualsiasi titolo, né a fruire
di riposi compensativi. Per le magistrature e le autorità
indipendenti, fermo il rispetto dei
limiti anzidetti, l'autorizzazione è rilasciata, per le
magistrature, dai rispettivi organi di
autogoverno e, per le autorità indipendenti, dall'organo di
vertice. Per le forze armate e
le forze di polizia, l'autorizzazione è rilasciata dal
Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro competente. Le disposizioni del presente
comma non si applicano ai
convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca,
nonché alle mostre realizzate,
nell'ambito dell'attività istituzionale, dagli enti vigilati dal
Ministero per i beni e le attività
culturali ed agli incontri istituzionali connessi all'attività
di organismi internazionali o
comunitari.
9. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche
inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come individuate
dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della
legge 31 dicembre 2009, n.
196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare
spese per sponsorizzazioni.
10. Resta ferma la possibilità di effettuare variazioni
compensative tra le spese di cui ai
commi 7 e 8 con le modalità previste dall'articolo 14 del
decreto-legge 2 luglio 2007, n.
81 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n.
127.
11. Le società, inserite nel conto economico consolidato
della pubblica amministrazione,
come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
ai sensi del comma 3
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si
conformano al principio di
riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni
pubbliche, convegni, mostre e
pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, desumibile dai
precedenti commi 7, 8 e 9. In
sede di rinnovo dei contratti di servizio,i relativi
corrispettivi sono ridotti in applicazione
della disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I
soggetti che esercitano i
poteri dell'azionista garantiscono che, all'atto
dell'approvazione del bilancio, sia
comunque distribuito, ove possibile, un dividendo corrispondente
al relativo risparmio di
spesa. In ogni caso l'inerenza della spesa effettuata per
relazioni pubbliche, convegni,
mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, è attestata
con apposita relazione
sottoposta al controllo del collegio sindacale.
12. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche
inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come individuate
dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della
legge 31 dicembre 2009, n.
196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare
spese per missioni, anche
all'estero, con esclusione delle missioni internazioni di pace,
delle missioni delle forze di
polizia e dei vigili del fuoco, del personale di magistratura,
nonché di quelle strettamente
connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per
assicurare la partecipazione
a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari,
nonché con investitori
istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico, per
un ammontare superiore al 50
per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Gli atti e i
contratti posti in essere in
violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del
presente comma
costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità
erariale. Il limite di spesa
stabilito dal presente comma può essere superato in casi
eccezionali, previa adozione di
un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice
dell'amministrazione, da
comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli
organi di revisione dell'ente.
Il presente comma non si applica alla spesa effettuata per lo
svolgimento di compiti
ispettivi. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto le diarie per le
missioni all'estero di cui all'art. 28 del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito con
legge 4 agosto 2006, n. 248, non sono più dovute; la predetta
disposizione non si applica
alle missioni internazioni di pace. Con decreto del Ministero
degli affari esteri di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate
le misure e i limiti
concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il
personale inviato all'estero. A
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
gli articoli 15 della legge 18
dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n.417 e
relative disposizioni di
attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di
cui al d.lgs. 165 del 2001 e
cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni
contenute nei contratti collettivi.
13. A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle
amministrazioni pubbliche
inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai
sensi del comma 3 dell'articolo 1
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità
indipendenti, per attività di
formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa
sostenuta nell'anno
2009. Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente
l'attività di formazione
tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione
ovvero tramite i propri
organismi di formazione. Gli atti e i contratti posti in essere
in violazione della
disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma
costituiscono illecito
disciplinare e determinano responsabilità erariale. La
disposizione di cui al presente
comma non si applica all'attività di formazione effettuata dalle
Forze armate e dalle Forze
di Polizia tramite i propri organismi di formazione.
14. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche
inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma
3, della legge 31 dicembre
1999, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono
effettuare spese di
ammontare superiore all' 80 per cento della spesa sostenuta
nell'anno 2009 per
l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di
autovetture, nonché per l'acquisto
di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il
solo anno 2011,
esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in
essere. La predetta disposizione
non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale
dei vigili del fuoco e per i
servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica.
15. All'art. 41, comma 16-quinquies, del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.
14, in fine, sono aggiunti i
seguenti periodi: "Il corrispettivo previsto dal presente comma
è versato entro il 31
ottobre 2010 all'entrata del bilancio dello Stato.".
16. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge il Comitato per
l'intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia,
istituito con decreto-legge 9 luglio
1980, n. 301, d.p.c.m. 5 settembre 1980 e legge 28 ottobre 1980,
n. 687, è soppresso e
cessa ogni sua funzione, fatto salvo l'assolvimento dei compiti
di seguito indicati. A
valere sulle disponibilità del soppresso Comitato per
l'intervento nella Sir e in settori ad
alta tecnologia, la società trasferitaria di seguito indicata
versa, entro il 15 dicembre
2010, all'entrata del bilancio dello Stato la somma di euro
200.000.000. Il residuo
patrimonio del Comitato per l'intervento nella Sir e in settori
ad alta tecnologia, con ogni
sua attività, passività e rapporto, ivi incluse le
partecipazioni nella Ristrutturazione
Elettronica REL s.p.a. in liquidazione e nel Consorzio Bancario
Sir s.p.a. in liquidazione, è
trasferito alla Società Fintecna s.p.a. o a Società da essa
interamente controllata, sulla
base del rendiconto finale delle attività e della situazione
economico-patrimoniale
aggiornata alla medesima data, da redigere da parte del Comitato
entro 60 giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto-legge. Detto
patrimonio costituisce un
patrimonio separato dal residuo patrimonio della società
trasferitaria, la quale pertanto
non risponde con il proprio patrimonio dei debiti e degli oneri
del patrimonio del Comitato
per l'intervento nella Sir ed in settori ad alta tecnologia ad
essa trasferito. La società
trasferitaria subentra nei processi attivi e passivi nei quali è
parte il Comitato per
l'intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, senza
che si faccia luogo
all'interruzione dei processi. Un collegio di tre periti
verifica, entro 90 giorni dalla data di
consegna della predetta situazione economico-patrimoniale, tale
situazione e predispone,
sulla base della stessa, una valutazione estimativa dell'esito
finale della liquidazione del
patrimonio trasferito. I componenti del collegio dei periti sono
designati uno dalla società
trasferitaria, uno d'intesa tra Ministero dell'Economia e delle
Finanze e i componenti del
soppresso Comitato e il presidente è scelto dal Ministero
dell'economia e delle finanze. La
valutazione deve, fra l'altro, tenere conto di tutti i costi e
gli oneri necessari per la
liquidazione del patrimonio trasferito, ivi compresi quelli di
funzionamento, nonché
dell'ammontare del compenso dei periti, individuando altresì il
fabbisogno finanziario
stimato per la liquidazione stessa. Il valore stimato dell'esito
finale della liquidazione
costituisce il corrispettivo per il trasferimento del
patrimonio, che è corrisposto dalla
società trasferitaria al Ministero dell'Economia e delle
Finanze. L'ammontare del
compenso del collegio di periti è determinato con decreto dal
Ministro dell'Economia e
delle Finanze. Al termine della liquidazione del patrimonio
trasferito, il collegio dei periti
determina l'eventuale maggiore importo risultante dalla
differenza fra l'esito economico
effettivo consuntivato alla chiusura della liquidazione ed il
corrispettivo pagato. Di tale
eventuale maggiore importo il 70% è attribuito al Ministero
dell'Economia e delle Finanze
e la residua quota del 30% è di competenza della società
trasferitaria in ragione del
migliore risultato conseguito nella liquidazione.
17. Alla data di entrata in vigore del presente decreto, i
liquidatori delle società
Ristrutturazione Elettronica REL s.p.a. in liquidazione, del
Consorzio Bancario Sir s.p.a. in
liquidazione e della Società Iniziative e Sviluppo di Attività
Industriali - Isai s.p.a. in
liquidazione, decadono dalle loro funzioni e la funzione di
liquidatore di dette società è
assunta dalla società trasferitaria di cui al comma 16. Sono
abrogati i commi 5 e 7
dell'art. 33 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
18. Tutte le operazioni compiute in attuazione dei commi 16 e 17
sono esenti da
qualunque imposta diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere
tributario comunque inteso
o denominato. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui ai commi da 488
a 495 e 497 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
19. Al fine del perseguimento di una maggiore efficienza
delle società pubbliche, tenuto
conto dei principi nazionali e comunitari in termini di
economicità e di concorrenza, le
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, non
possono, salvo quanto previsto dall'art. 2447 codice civile,
effettuare aumenti di capitale,
trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare
garanzie a favore delle società
partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi
consecutivi, perdite di
esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per
il ripianamento di perdite
anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti
alle società di cui al primo
periodo a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di
programma relativi allo
svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla
realizzazione di investimenti. Al
fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi
di pubblico interesse, a
fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine
pubblico e la sanità, su richiesta
della amministrazione interessata, con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri
adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con gli altri
Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei
Conti, possono essere
autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente
comma.
20. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in
via diretta alle regioni, alle
province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale,
per i quali costituiscono
disposizioni di principio ai fini del coordinamento della
finanza pubblica. A decorrere dal
2011, una quota pari al 10 per cento dei trasferimenti erariali
di cui all'art. 7 della legge
15 marzo 1997, n. 59, a favore delle regioni a statuto ordinario
è accantonata per essere
successivamente svincolata e destinata alle regioni a statuto
ordinario che hanno attuato
quanto stabilito dall'art. 3 del decreto-legge 25 gennaio 2010,
n. 2, convertito con legge
26 marzo 2010, n. 42 e che aderiscono volontariamente alle
regole previste dal presente
articolo. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono stabiliti
modalità, tempi e criteri per
l'attuazione del presente comma.
21. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al
presente articolo, con
esclusione di quelle di cui al primo periodo del comma 6, sono
versate annualmente dagli
enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad
apposito capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al
primo periodo non si applica
agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o
delle province autonome di
Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale.
Fonte
Governo.it
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