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Accensione Mutuo.
Come
fare per accendere un Mutuo? I passi fondamentali per accendere un
mutuo presso una banca o presso una finanziaria, solitamente sono
sempre gli stessi. Di seguito trovate le informazioni che vi
interessano. Una
volta svolta l’istruttoria, la banca, acquisita la documentazione
inoltrata ed effettuati ulteriori accertamenti (quali l'acquisizione
della "dichiarazione notarile preliminare" sul bene offerto in
garanzia, nonché della "relazione tecnico-estimativa" redatta da un
tecnico di sua fiducia), è in grado di deliberare il finanziamento. A
delibera avvenuta la banca ne da immediata comunicazione al
richiedente e fissa la data della stipula dell'atto pubblico di
finanziamento (concessione formale del mutuo).
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Mutuo Acquisto Casa.
Il Mutuo acquisto è il prestito più diffuso e sicuramente troverai in
circolazione tantissime offerte e tanti siti che ti calcolano la
rata. Poichè ci sono tanti mutui per l'acquisto diventa sempre più
difficile valutare quale sia la banca più conveniente. Noi, insieme a MutuiOnline abbiamo messo a punto un motore per
calcolare in un solo momento molti preventivi per l'acquisto del tuo
immobile, sia esso prima casa che seconda casa o altro ancora. In pochi minuti riuscirai semplicemente a capire quali sono le banche più convenienti,
quelle con il tasso di interesse più basso e con la percentuale di
interesse minore. Insomma, perchè spendere di più quando si possono
risparmiare parecchi soldi?
continua
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Qualora il Cliente riceva una risposta insoddisfacente,
oppure non riceva risposta entro i termini previsti, prima di
ricorrere al giudice, può:
In caso di controversie inerenti ad operazioni e servizi bancari
e finanziari:
rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF):
se l'operazione o il comportamento contestato è successivo alla
data del 1.1.2009;
nel limite di 100.000 Euro se il reclamo comporta la richiesta
di una somma di denaro;
senza limiti di importo quando si chiede soltanto di accertare
diritti, obblighi e facoltà;
se sono trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo
previo ripresentazione dello stesso alla Banca.
Per maggiori informazioni si può consultare la guida
dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) disponibile sul sito
www.arbitrobancariofinanziario.it oppure richiedere informazioni
presso le Filiali della Banca d'Italia o direttamente presso la
Banca.
attivare singolarmente o congiuntamente alla Banca, anche in
assenza di preventivo reclamo, una procedura di conciliazione
finalizzata al tentativo di trovare un accordo rivolgendosi:
al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la
soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie
– ADR. Per maggiori informazioni si può consultare il
regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario disponibile
sul sito www.conciliatorebancario.it.
ad un altro organismo iscritto nell’apposito registro tenuto dal
Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e
finanziaria (l’elenco è disponibile sul sito www.giustizia.it).
Resta ferma la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria
ordinaria qualora la decisione dell’ABF non sia soddisfacente o
la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento
di un accordo.
* E’ necessario, prima di fare ricorso all’autorità giudiziaria
ordinaria, adire ad uno dei procedimenti soprariportati per
assolvere l’obbligo di cui al decreto 4 marzo 2010 n.28 di
esperire il procedimento di mediazione.
In caso di controversie inerenti a servizi e attività di
investimento:
rivolgersi all'Ombudsman - Giurì Bancario:
se il fatto contestato è stato posto in essere nei due anni
antecedenti la presentazione del reclamo;
nei limiti di 100.000 euro se il reclamo comporta la richiesta
di una somma di denaro;
senza limiti di importo quando si chiede soltanto di accertare
diritti, obblighi e facoltà.
Per maggiori informazioni si può consultare il regolamento
dell’Ombudsman - Giurì Bancario disponibile sul sito
www.conciliatorebancario.it.
rivolgersi alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato presso la
Consob:
per controversie in merito all’osservanza da parte della Banca
degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza
previsti nei rapporti contrattuali con gli investitori.
Per maggiori informazioni si può consultare la guida informativa
della Camera di Conciliazione ed Arbitrato disponibile sul sito
www.consob.it.
attivare singolarmente o congiuntamente alla Banca, anche in
assenza di preventivo reclamo, una procedura di conciliazione
finalizzata al tentativo di trovare un accordo rivolgendosi:
al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la
soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie
– ADR. Per maggiori informazioni si può consultare il
regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario disponibile
sul sito www.conciliatorebancario.it.
ad un altro organismo iscritto nell’apposito registro tenuto dal
Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e
finanziaria (l’elenco è disponibile sul sito www.giustizia.it).
Resta ferma la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria
ordinaria qualora la decisione dell’Ombudsman - Giurì Bancario o
della Camera di Conciliazione non sia soddisfacente.
* E’ necessario, prima di fare ricorso all’autorità giudiziaria
ordinaria, adire alla Camera di Conciliazione o alla procedura
di conciliazione per assolvere l’obbligo di cui al decreto 4
marzo 2010 n.28 di esperire il procedimento di mediazione
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