Reclami verso al Banca Credem ecco come e
cosa fare.
Il presente contratto è regolato dalla legge
italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in
dipendenza del presente contratto è competente in via esclusiva
il foro di Reggio Emilia, ad eccezione del caso in cui il
cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3
del d. lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente il
foro nella cui circoscrizione si trova la residenza od il
domicilio elettivo del cliente. I reclami vanno inviati
all'Ufficio Reclami della Banca, Ufficio Auditing Relazioni
Clientela in Reggio Emilia - 42100 - Via Emilia S.Pietro, 4 o
alla casella e-mail arc@credem.it o attraverso il sito internet
(www.credem.it).
La Banca risponde entro 30 gg. dal
ricevimento del reclamo.
Resta salva la facoltà del cliente, dopo aver
rivolto un reclamo alla Banca senza aver ottenuto risposta o
soddisfazione, di:
- ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario
(ABF), a cui aderisce la banca, al fine di ottenere una
decisione emanata dal collegio giudicante, per questioni di
importo non superiore a euro 100.000,00, con esclusione dei
servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’Arbitro
si può consultare il sito
www.arbitrobancariofinanziario.it;chiedere presso le filiali
della Banca d’Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Banca;
- presentare un'istanza di conciliazione al Conciliatore
bancario finanziario, che promuove l’attività di conciliazione
stragiudiziale delle controversie sia nelle forme di cui agli
articoli 38, 39 e 40 del d.lgs 5/2003 (e successive modifiche e
integrazioni), sia attraverso le condizioni e secondo le
procedure definite nel relativo regolamento, disponibile presso
tutte le filiali della banca, o ad altri Organismi di
conciliazione (ad esempio presso le Camere di Commercio).
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