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MUTUO CASA: sospensione delle rate

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Accensione Mutuo. Come fare per accendere un Mutuo? I passi fondamentali per accendere un mutuo presso una banca o presso una finanziaria, solitamente sono sempre gli stessi. Di seguito trovate le informazioni che vi interessano. Una volta svolta l’istruttoria, la banca, acquisita la documentazione inoltrata ed effettuati ulteriori accertamenti (quali l'acquisizione della "dichiarazione notarile preliminare" sul bene offerto in garanzia, nonché della "relazione tecnico-estimativa" redatta da un tecnico di sua fiducia), è in grado di deliberare il finanziamento. A delibera avvenuta la banca ne da immediata comunicazione al richiedente e fissa la data della stipula dell'atto pubblico di finanziamento (concessione formale del mutuo). continua

 

 

Mutuo Acquisto Casa. Il Mutuo acquisto è il prestito più diffuso e sicuramente troverai in circolazione tantissime offerte e tanti siti che ti calcolano la rata. Poichè ci sono tanti mutui per l'acquisto diventa sempre più difficile valutare quale sia la banca più conveniente. Noi, insieme a MutuiOnline abbiamo messo a punto un motore per calcolare in un solo momento molti preventivi per l'acquisto del tuo immobile, sia esso prima casa che seconda casa o altro ancora. In pochi minuti riuscirai semplicemente a capire quali sono le banche più convenienti, quelle con il tasso di interesse più basso e con la percentuale di interesse minore. Insomma, perchè spendere di più quando si possono risparmiare parecchi soldi? continua

 
 

    

 
   

Il 18 dicembre del 2009 l’ABI e tredici Associazioni dei Consumatori hanno sottoscritto l’accordo per la sospensione delle rate dei mutui nell’ambito del progetto “Piano Famiglie”, uno dei principali strumenti di sostegno delle famiglie nel mercato del credito per aiutare i soggetti che, durante il periodo di crisi economica, si trovano ad affrontare eventi che possono ridurre la capacità di rimborso delle rate dei mutui.

Gli obiettivi che il Piano Famiglie si prefigge di seguire sono:

aumentare la sostenibilità finanziaria delle operazioni di credito alle famiglie, adottando una misura di sospensione dei rimborsi di finanziamento in essere;
coordinare e comunicare gli strumenti di incentivazione già esistenti, per lo più costituiti in accordo con le Pubbliche amministrazioni;
gestire le eventuali sollecitazioni provenienti dai diversi creditori, anticipandole in fase consultiva formale e gestendole attraverso il Tavolo di attuazione del piano di rimborso del credito.
Questo strumento di sostegno alle famiglie in difficoltà permette di sospendere per almeno 12 mesi (e per una volta sola) il pagamento delle rate dei mutui. Nel periodo di sospensione sono comprese anche le eventuali rate scadute non pagate prima della richiesta. Il periodo di sospensione delle rate ha inizio dopo 45 giorni lavorativi dalla richiesta da parte del cliente.

A causa del perdurare del periodo di crisi economica e dell’impatto sulle capacità di accesso al credito e di sostenibilità del debito, in particolar modo per un bene fondamentale come l’abitazione principale, il 31 gennaio 2012 l’Abi e le Associazioni Consumatori hanno trovato un’intesa per prorogare l’accordo tecnico per il piano famiglie fino al 31 luglio 2012. Gli eventi che determinano la sospensione delle rate dovranno verificarsi entro il 30 giugno 2012.

EVENTI CHE DETERMINANO L’AVVIO DELLA SOSPENSIONE
Cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia/anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa.
Cessazione dei rapporti di lavoro di cui all’art. 409, n. 3, c.p.c. (rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato) ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa.
Morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza
Sospensione del lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito (CIG, CIGS, altre misure di sostegno del reddito, c.d. ammortizzatori sociali in deroga, contratti di solidarietà).


AMBITO DI APPLICAZIONE
Secondo quanto riportato dall’ABI, la sospensione del mutuo può essere applicata ai mutui di importo fino a 150 mila euro, anche in fase di preammortamento, che sono garantiti da ipoteca su immobili residenziali destinati all’acquisto, costruzione, o ristrutturazione di abitazione principale a prescindere dalla tipologia di tasso d’interesse contrattuale (sia a tasso fisso, a tasso variabile o misto), erogati a persone fisiche aventi reddito imponibile, per singolo mutuatario, non superiore a 40 mila euro annui. Inoltre, sono inclusi nella sospensione, i mutui cartolarizzati, ceduti a garanzia dell’emissione delle obbligazioni bancarie garantite, e i mutui accollati anche a seguito di frazionamento.
L’accesso alla misura di sospensione del pagamento delle rate è invece esclusa per i mutui che al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario risultano avere un ritardo nei pagamenti superiore a 90 giorni consecutivi e per i mutui con ritardo di pagamenti inferiore a 90 giorni qualora tale ritardo si sia verificato antecedentemente al verificarsi degli eventi che consentono di far scattare la sospensione dell’ammortamento. Dall’applicazione sono anche esclusi i mutui che hanno già usufruito in passato di questa agevolazione o che stanno usufruendo di altre agevolazioni pubbliche.

         

 

 

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Valore immobile Importo mutuo
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