MUTUO CASA:
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Accensione Mutuo.
Come
fare per accendere un Mutuo? I passi fondamentali per accendere un
mutuo presso una banca o presso una finanziaria, solitamente sono
sempre gli stessi. Di seguito trovate le informazioni che vi
interessano. Una
volta svolta l’istruttoria, la banca, acquisita la documentazione
inoltrata ed effettuati ulteriori accertamenti (quali l'acquisizione
della "dichiarazione notarile preliminare" sul bene offerto in
garanzia, nonché della "relazione tecnico-estimativa" redatta da un
tecnico di sua fiducia), è in grado di deliberare il finanziamento. A
delibera avvenuta la banca ne da immediata comunicazione al
richiedente e fissa la data della stipula dell'atto pubblico di
finanziamento (concessione formale del mutuo).
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Mutuo Acquisto Casa.
Il Mutuo acquisto è il prestito più diffuso e sicuramente troverai in
circolazione tantissime offerte e tanti siti che ti calcolano la
rata. Poichè ci sono tanti mutui per l'acquisto diventa sempre più
difficile valutare quale sia la banca più conveniente. Noi, insieme a MutuiOnline abbiamo messo a punto un motore per
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quelle con il tasso di interesse più basso e con la percentuale di
interesse minore. Insomma, perchè spendere di più quando si possono
risparmiare parecchi soldi?
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Il 18 dicembre del 2009 l’ABI e tredici Associazioni dei
Consumatori hanno sottoscritto l’accordo per la sospensione
delle rate dei mutui nell’ambito del progetto “Piano Famiglie”,
uno dei principali strumenti di sostegno delle famiglie nel
mercato del credito per aiutare i soggetti che, durante il
periodo di crisi economica, si trovano ad affrontare eventi che
possono ridurre la capacità di rimborso delle rate dei mutui.
Gli obiettivi che il Piano Famiglie si prefigge di
seguire sono:
aumentare la sostenibilità finanziaria delle operazioni di
credito alle famiglie, adottando una misura di sospensione dei
rimborsi di finanziamento in essere;
coordinare e comunicare gli strumenti di incentivazione già
esistenti, per lo più costituiti in accordo con le Pubbliche
amministrazioni;
gestire le eventuali sollecitazioni provenienti dai diversi
creditori, anticipandole in fase consultiva formale e gestendole
attraverso il Tavolo di attuazione del piano di rimborso del
credito.
Questo strumento di sostegno alle famiglie in difficoltà
permette di sospendere per almeno 12 mesi (e per una volta sola)
il pagamento delle rate dei mutui. Nel periodo di sospensione
sono comprese anche le eventuali rate scadute non pagate prima
della richiesta. Il periodo di sospensione delle rate ha inizio
dopo 45 giorni lavorativi dalla richiesta da parte del cliente.
A causa del perdurare del periodo di crisi economica e
dell’impatto sulle capacità di accesso al credito e di
sostenibilità del debito, in particolar modo per un bene
fondamentale come l’abitazione principale, il 31 gennaio 2012
l’Abi e le Associazioni Consumatori hanno trovato un’intesa per
prorogare l’accordo tecnico per il piano famiglie fino al 31
luglio 2012. Gli eventi che determinano la sospensione delle
rate dovranno verificarsi entro il 30 giugno 2012.
EVENTI CHE DETERMINANO L’AVVIO DELLA SOSPENSIONE
Cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione
delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per
limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia/anzianità, di
licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo,
di dimissioni del lavoratore non per giusta causa.
Cessazione dei rapporti di lavoro di cui all’art. 409, n. 3,
c.p.c. (rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed
altri rapporti di collaborazione che si concretino in una
prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente
personale, anche se non a carattere subordinato) ad eccezione
delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale
per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta
causa.
Morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza
Sospensione del lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un
periodo di almeno 30 giorni, anche in attesa dell’emanazione dei
provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del
reddito (CIG, CIGS, altre misure di sostegno del reddito, c.d.
ammortizzatori sociali in deroga, contratti di solidarietà).
AMBITO DI APPLICAZIONE
Secondo quanto riportato dall’ABI, la sospensione del mutuo può
essere applicata ai mutui di importo fino a 150 mila euro, anche
in fase di preammortamento, che sono garantiti da ipoteca su
immobili residenziali destinati all’acquisto, costruzione, o
ristrutturazione di abitazione principale a prescindere dalla
tipologia di tasso d’interesse contrattuale (sia a tasso fisso,
a tasso variabile o misto), erogati a persone fisiche aventi
reddito imponibile, per singolo mutuatario, non superiore a 40
mila euro annui. Inoltre, sono inclusi nella sospensione, i
mutui cartolarizzati, ceduti a garanzia dell’emissione delle
obbligazioni bancarie garantite, e i mutui accollati anche a
seguito di frazionamento.
L’accesso alla misura di sospensione del pagamento delle rate è
invece esclusa per i mutui che al momento della presentazione
della domanda da parte del mutuatario risultano avere un ritardo
nei pagamenti superiore a 90 giorni consecutivi e per i mutui
con ritardo di pagamenti inferiore a 90 giorni qualora tale
ritardo si sia verificato antecedentemente al verificarsi degli
eventi che consentono di far scattare la sospensione
dell’ammortamento. Dall’applicazione sono anche esclusi i mutui
che hanno già usufruito in passato di questa agevolazione o che
stanno usufruendo di altre agevolazioni pubbliche.
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