Mutuo Bancoposta: FIDEIUSSIONE |
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Accensione Mutuo.
Come
fare per accendere un Mutuo? I passi fondamentali per accendere un
mutuo presso una banca o presso una finanziaria, solitamente sono
sempre gli stessi. Di seguito trovate le informazioni che vi
interessano. Una
volta svolta l’istruttoria, la banca, acquisita la documentazione
inoltrata ed effettuati ulteriori accertamenti (quali l'acquisizione
della "dichiarazione notarile preliminare" sul bene offerto in
garanzia, nonché della "relazione tecnico-estimativa" redatta da un
tecnico di sua fiducia), è in grado di deliberare il finanziamento. A
delibera avvenuta la banca ne da immediata comunicazione al
richiedente e fissa la data della stipula dell'atto pubblico di
finanziamento (concessione formale del mutuo).
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Mutuo Acquisto Casa.
Il Mutuo acquisto è il prestito più diffuso e sicuramente troverai in
circolazione tantissime offerte e tanti siti che ti calcolano la
rata. Poichè ci sono tanti mutui per l'acquisto diventa sempre più
difficile valutare quale sia la banca più conveniente. Noi, insieme a MutuiOnline abbiamo messo a punto un motore per
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quelle con il tasso di interesse più basso e con la percentuale di
interesse minore. Insomma, perchè spendere di più quando si possono
risparmiare parecchi soldi?
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La fideiussione eventualmente concessa nel Contratto è
regolata dalle seguenti condizioni:
a) la fideiussione garantisce tutto quanto dovuto alla Banca per
capitale, interessi – anche moratori – tasse, imposte, spese –
anche di carattere giudiziario – oneri ed accessori tutti,
comunque connessi al Mutuo;
b) il Fideiussore deve – nel caso in cui non sia un consumatore
ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a) del D. Lgs. del
6/9/2005 n. 206 e relative disposizioni correttive ed
integrative – a rimborsare alla Banca le somme che, da
quest’ultima incassate in pagamento di obbligazioni garantite,
devono essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia
o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo;
c) le obbligazioni derivanti dalla fideiussione sono solidali ed
indivisibili anche nei confronti di successori o aventi causa;
d) il Fideiussore, nel corso della durata del Mutuo, non può
recedere dalla propria garanzia, che rimane efficace fino al
completo adempimento delle obbligazioni garantite;
e) la fideiussione garantisce anche le obbligazioni derivanti da
eventuali rinnovi o proroghe, totali o parziali, del Mutuo, se
il Fideiussore, avvisato per iscritto dalla Banca, non comunica
sempre per iscritto alla Banca stessa, almeno 15 giorni prima
della scadenza originaria o prorogata, che non intende garantire
le obbligazioni derivanti da eventuali rinnovi o proroghe;
f) il Fideiussore deve avere cura di tenersi al corrente delle
condizioni patrimoniali della Parte Mutuataria ed, in
particolare, di informarsi presso la stessa dello svolgimento
dei suoi rapporti con la Banca;
g) indipendentemente da quanto previsto alla precedente lett.
f) la Banca deve, a richiesta del Fideiussore, comunicargli
l’entità delle obbligazioni garantite, che ad essa risultano al
momento della richiesta, nonché, ulteriori informazioni
concernenti dette obbligazioni, se il Fideiussore è stato a ciò
autorizzato per iscritto dalla Parte Mutuataria;
h) i diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano
integri fino alla totale estinzione di ogni suo credito verso la
Parte Mutuataria che deriva dal Mutuo. Nel caso in cui il
Fideiussore non sia un consumatore ai sensi dell’art. 3, comma
1,lettera a) del D. Lgs. del 6/9/2005 n. 206 e relative
disposizioni correttive ed integrative, la Banca non deve
escutere la Parte Mutuataria, il Fideiussore medesimo o
qualsiasi altro coobbligato entro i termini previsti dall’art.
1957 cod.
civ., che è qui espressamente derogato;
i) il Fideiussore deve pagare immediatamente alla Banca e, nel
solo caso in cui lo stesso non è un consumatore ai sensi
dell’art. 3, comma 1, lettera a) del D. Lgs. del 6/9/2005 n. 206
e relative disposizioni correttive ed integrative, a semplice
richiesta scritta ed anche in caso di opposizione della Parte
Mutuataria, quanto dovuto alla Banca per capitale, interessi –
anche di mora – tasse, imposte, spese, oneri ed accessori tutti
in connessione con il Mutuo. In caso di suo ritardo nel
pagamento, il Fideiussore deve pagare alla Banca gli interessi
moratori nella stessa misura ed alle stesse condizioni poste a
carico della Parte Mutuataria. L’eventuale decadenza di
quest’ultima dal beneficio del termine è automaticamente estesa
al Fideiussore;
j) se le obbligazioni garantite sono dichiarate invalide, la
fideiussione è estesa a garanzia dell’obbligo di restituzione
delle somme comunque erogate dalla Banca;
k) il Fideiussore non può esercitare il diritto di regresso o di
surroga che gli spetti nei confronti della Parte Mutuataria o di
garanti, se pur cofideiussori, sino a quando la Banca non si è
interamente soddisfatta;
l) la fideiussione ha pieno effetto indipendentemente da
qualsiasi garanzia, reale o personale, che esiste o che è in
seguito prestata a favore della Banca nell’interesse della Parte
Mutuataria;
m) quando vi sono più Fideiussori ciascuno di loro risponde per
l’intero ammontare del debito garantito, anche se le
fideiussioni sono state concesse in un unico atto e
l’obbligazione di alcuno dei Fideiussori è estinta o ha subito
modificazione per qualsiasi causa e anche per remissione o
transazione da parte della Banca;
n) qualsiasi dichiarazione, comunicazione o notifica al
Fideiussore è efficacemente eseguita dalla Banca all’indirizzo
indicato dal Fideiussore all’atto della prestazione della
garanzia o successivamente comunicato alla Banca per iscritto;
o) qualsiasi spesa – anche di carattere giudiziario – od onere
comunque connesso alla fideiussione od alla sua escussione è a
carico del Fideiussore.
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