Legge 289 del 2002 |
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Calcola Preventivo Prestito
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Accensione Mutuo.
Come
fare per accendere un Mutuo? I passi fondamentali per accendere un
mutuo presso una banca o presso una finanziaria, solitamente sono
sempre gli stessi. Di seguito trovate le informazioni che vi
interessano. Una
volta svolta l’istruttoria, la banca, acquisita la documentazione
inoltrata ed effettuati ulteriori accertamenti (quali l'acquisizione
della "dichiarazione notarile preliminare" sul bene offerto in
garanzia, nonché della "relazione tecnico-estimativa" redatta da un
tecnico di sua fiducia), è in grado di deliberare il finanziamento. A
delibera avvenuta la banca ne da immediata comunicazione al
richiedente e fissa la data della stipula dell'atto pubblico di
finanziamento (concessione formale del mutuo).
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Mutuo Acquisto Casa.
Il Mutuo acquisto è il prestito più diffuso e sicuramente troverai in
circolazione tantissime offerte e tanti siti che ti calcolano la
rata. Poichè ci sono tanti mutui per l'acquisto diventa sempre più
difficile valutare quale sia la banca più conveniente. Noi, insieme a MutuiOnline abbiamo messo a punto un motore per
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quelle con il tasso di interesse più basso e con la percentuale di
interesse minore. Insomma, perchè spendere di più quando si possono
risparmiare parecchi soldi?
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Acquisizione di informazioni
1. Allo scopo di assicurare il perseguimento degli obiettivi di
finanza pubblica il Ministero dell'economia e delle finanze
provvede all'acquisizione di ogni utile informazione sul
comportamento degli enti ed organismi pubblici di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, anche con riferimento all'obbligo di utilizzo delle
convenzioni CONSIP, avvalendosi dei propri rappresentanti nei
collegi sindacali o di revisione presso i suddetti enti ed
organismi e dei servizi ispettivi di finanza pubblica.
2. Qualora non sia prevista la presenza di un proprio
rappresentante in seno al collegio dei revisori o dei sindaci,
il Ministero dell'economia e delle finanze può acquisire le
suddette informazioni avvalendosi, in caso di mancato o
tempestivo riscontro, anche del collegio dei revisori o dei
sindaci ovvero dei nuclei di valutazione o dei servizi di
controllo interno di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 286.
3. Al fine di garantire la rispondenza dei conti pubblici
alle condizioni dell'articolo 104 del Trattato istitutivo della
Comunità europea e delle norme conseguenti, tutti gli incassi e
i pagamenti, e i dati di competenza economica rilevati dalle
amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, devono essere
codificati con criteri uniformi su tutto il territorio
nazionale.
4. Le banche incaricate dei servizi di tesoreria e di cassa e
gli uffici postali che svolgono analoghi servizi non possono
accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione di
cui al comma 5.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo
28 agosto 1997, n. 281, stabilisce, con propri decreti, la
codificazione, le modalità e i tempi per l'attuazione delle
disposizioni di cui ai commi 3 e 4; analogamente provvede, con
propri decreti, ad apportare modifiche e integrazioni alla
codificazione stabilita (1).
6. Il comma 6 dell'articolo 227 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:
"6. Gli enti locali di cui all'articolo 2 inviano
telematicamente alle Sezioni enti locali il rendiconto completo
di allegati, le informazioni relative al rispetto del patto di
stabilità interno, nonché i certificati del conto preventivo e
consuntivo. Tempi, modalità e protocollo di comunicazione per la
trasmissione telematica dei dati sono stabiliti con decreto di
natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle
finanze, sentite la Conferenza Stato, città e autonomie locali e
la Corte dei conti".
7. Il decreto previsto dal comma 6 è emanato entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge. (1) In
attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi, per le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, il D.M. 18
febbraio 2005; per gli enti locali, il D.M. 18 febbraio 2005 e
il D.M. 14 novembre 2006, n. 135553; per le università, il D.M.
18 febbraio 2005 e il D.M. 14 novembre 2006, n. 135554; per gli
enti di ricerca, il D.M. 14 novembre 2006, n. 135555.
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