Legge 104 del 1991 |
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Calcola Preventivo Prestito
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Accensione Mutuo.
Come
fare per accendere un Mutuo? I passi fondamentali per accendere un
mutuo presso una banca o presso una finanziaria, solitamente sono
sempre gli stessi. Di seguito trovate le informazioni che vi
interessano. Una
volta svolta l’istruttoria, la banca, acquisita la documentazione
inoltrata ed effettuati ulteriori accertamenti (quali l'acquisizione
della "dichiarazione notarile preliminare" sul bene offerto in
garanzia, nonché della "relazione tecnico-estimativa" redatta da un
tecnico di sua fiducia), è in grado di deliberare il finanziamento. A
delibera avvenuta la banca ne da immediata comunicazione al
richiedente e fissa la data della stipula dell'atto pubblico di
finanziamento (concessione formale del mutuo).
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Mutuo Acquisto Casa.
Il Mutuo acquisto è il prestito più diffuso e sicuramente troverai in
circolazione tantissime offerte e tanti siti che ti calcolano la
rata. Poichè ci sono tanti mutui per l'acquisto diventa sempre più
difficile valutare quale sia la banca più conveniente. Noi, insieme a MutuiOnline abbiamo messo a punto un motore per
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quelle con il tasso di interesse più basso e con la percentuale di
interesse minore. Insomma, perchè spendere di più quando si possono
risparmiare parecchi soldi?
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Articolo 1
1. La gestione del servizio di tesoreria provinciale dello
Stato, conferita alla Banca d'Italia e prorogata al 31 dicembre
1990 con legge 16 aprile 1984, n. 78, continua ad essere
affidata alla Banca d'Italia fino al 31 dicembre 2010, con
l'osservanza delle disposizioni di legge attualmente vigenti,
salvo quanto stabilito dalla presente legge.
2. La Banca d'Italia svolge il servizio tramite sezioni di
tesoreria con sedi e competenza territoriale stabilite con
decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sentita la Banca d'Italia medesima,
tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di economicità
del servizio.
3. L'affidamento del servizio si intende tacitamente rinnovato
di venti anni in venti anni, salva disdetta di una delle parti
da notificarsi all'altra parte almeno cinque anni prima della
scadenza.
Articolo 2
1. Eventuali nuovi o maggiori servizi, operazioni o adempimenti,
rispetto a quelli compresi nel servizio di tesoreria di cui
all'articolo 1, debbono formare oggetto di preventivi accordi
tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e la Banca d'Italia.
2. In relazione a particolari esigenze il Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con la
Banca d'Italia, può affidare all'Amministrazione delle poste e
delle telecomunicazioni o ad istituti di credito determinati
servizi, operazioni o adempimenti compresi nell'ambito del
servizio di tesoreria di cui all'articolo 1.
3. L'affidamento all'Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni dei servizi, operazioni e adempimenti indicati
nel comma 2 è disposto con decreti del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, di concerto con il
Ministro delle comunicazioni (1) (2). (1) Con d.l. 1º dicembre
1993, n. 487, conv. in l. 29 gennaio 1994, n. 71
l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è stata
trasformata in ente pubblico economico denominato Ente poste
italiane che, a sua volta, è stato trasformato in Poste italiane
S.p.A. con Delib. CIPE 18 dicembre 1997.
(2) Vedi, ora, l'art. 5 del testo unico di cui al D.P.R. 30
dicembre 2003, n. 398.
Articolo 3
1. La Banca d'Italia continua a svolgere le operazioni della
Cassa depositi e prestiti con l'osservanza delle norme di
contabilità dello Stato.
2. Il corrispettivo dovuto dalla Cassa depositi e prestiti per
il servizio di cui al comma 1 sarà determinato con apposita
convenzione tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e la Cassa suddetta.
Articolo 4
1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica è autorizzato a stipulare con la Banca d'Italia le
convenzioni occorrenti per regolare i rapporti nascenti
dall'applicazione della presente legge, anche ai sensi
dell'articolo 1, comma 2.
2. Nelle convenzioni di cui al comma 1 sono, altresì stabilite
le modalità da osservare per la comunicazione al Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica dei dati
relativi alla gestione del servizio di tesoreria provinciale.
Articolo 5
1. Con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, da emanare ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Banca
d'Italia, possono essere adottate, limitatamente alla gestione
del servizio di tesoreria, norme intese a semplificare le
procedure relative agli incassi e ai pagamenti per conto dello
Stato, nonché alla rendicontazione da parte delle sezioni di
tesoreria, anche mediante l'impiego di strumenti informatici
(1).
2. Con gli stessi decreti di cui al comma 1 potranno essere
indicati i casi di esclusione dell'emissione di titoli di spesa
e di entrata di importo non superiore a L. 20.000.
3. (Omissis) (2).
(1) Per le nuove modalità di versamento presso le tesorerie
statali vedi il D.M. 9 ottobre 2006, n. 293.
(2) Abroga l'art. 2, l. 16 aprile 1984, n. 78.
Articolo 6
1. La presente legge ha efficacia dal 1º gennaio 1991.
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