Le sanzioni amministrative della Banca
d'Italia |
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Accensione Mutuo.
Come
fare per accendere un Mutuo? I passi fondamentali per accendere un
mutuo presso una banca o presso una finanziaria, solitamente sono
sempre gli stessi. Di seguito trovate le informazioni che vi
interessano. Una
volta svolta l’istruttoria, la banca, acquisita la documentazione
inoltrata ed effettuati ulteriori accertamenti (quali l'acquisizione
della "dichiarazione notarile preliminare" sul bene offerto in
garanzia, nonché della "relazione tecnico-estimativa" redatta da un
tecnico di sua fiducia), è in grado di deliberare il finanziamento. A
delibera avvenuta la banca ne da immediata comunicazione al
richiedente e fissa la data della stipula dell'atto pubblico di
finanziamento (concessione formale del mutuo).
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Mutuo Acquisto Casa.
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La regolazione e la supervisione prudenziale nei confronti
delle banche e degli altri intermediari finanziari è un’azione
di natura pubblicistica, che presuppone poteri autoritativi per
la Vigilanza della Banca d’Italia a cui è nel nostro paese
demandata. Essa è perciò strettamente regolata dai principi
fondamentali che delimitano i pubblici poteri negli ordinamenti
democratici, principi da tempo consolidati in Europa e in
Italia.
Principio di tassatività dei poteri.
La Vigilanza può assumere so lo le misure amministrative
previste per legge; qualora si trovi di fronte a ipotesi di
irregolarità di competenza di altre autorità o a ipotesi di
illeciti penali trasmette le informazioni alle altre autorità o
alla magistratura inquirente. Presta ovviamente a queste ultime
le propria collaborazione per le questioni di sua competenza.
Principio di trasparenza e sue limitazioni.
In linea generale l’attività amministrativa deve essere
pienamente trasparente nei confronti dei soggetti interessati. È
quindi consentito l’accesso agli atti amministrativi ai soggetti
portatori di legittimi interessi tutelati, destinatari
dell’azione di vigilanza, ma la legge limita l’accesso di terze
parti, a tutela delle informazioni sensibili relative alle
attività economiche sottoposte alla funzione di vigilanza.
L’ordinamento prevede inoltre il segreto d’ufficio, che può
essere superato, in caso di indagini penali, solo nell’ambito
della collaborazione fra la Vigilanza e la magistratura.
Principio di proporzionalità.
Gli interventi di vigilanza, incluse le sanzioni, devono essere
dosati in funzione delle diverse situazioni in cui si trovano
gli intermedia ri sottoposti a supervisione. La Vigilanza è
perciò tenuta ad assumere misure di intensità e portata
proporzionali alla gravità dei casi. I contenuti dei
provvedimenti amministrativi vanno adeguatamente esposti e il
relativo livello di incisività deve trovare adeguata motivazione
nel rispetto del generale principio di motivazione degli atti
amministrativi.
Principio del contraddittorio.
I provvedimenti di vigilanza limitano le libere azioni
economiche di soggetti privati, possono imporre misure di
contenuto patrimoniale anche molto significativo e irrogare
sanzioni pecuniarie. Pertanto, l’ordinamento ha progressivamente
rafforzato le regole che tutelano il diritto dei destinatari dei
provvedimenti di far valere le proprie ragioni, non solo con
l’accesso agli atti (cfr. il principio di trasparenza), ma anche
con note scritte o personalmente con apposite audizioni. I
procedimenti di vigilanza tendono oggi a somigliare a quelli che
si svolgono di fronte alla magistratura giudicante.
Principio della separazione dell’istruttoria dalla decisione.
Ulteriore garanzia per i destinatari dell’azione amministrativa
è la netta separazione fra la fase in cui le strutture della
Vigilanza valutano la situazione dell’intermediario, tengono
conto delle sue ragioni e propongono di adottare provvedimenti
(fase istruttoria) e quella in cui si decidono le misure
da assumere (fase decisoria). Tale separazione si realizza non
solo fra le persone fisiche responsabili delle due fasi, ma
soprattutto nelle procedure interne, e assicura ai destinatari
che l’organo chiamato a decidere sia in posizione di piena
terzietà rispetto alle proposte formulate in esito
all’istruttoria, permettendo così una decisione serena ed
equilibrata.
Principio del controllo giurisdizionale.
Per regola costituzionale tutti gli atti della pubblica
amministrazione, inclusi quindi i provvedimenti della Vigilanza,
sono sottoposti al vaglio del giudice su ricorso di chi ne ha
interesse. Competente è il giudice amministrativo; per i
provvedimenti sanzionatori si è in attesa di una decisione della
Corte Costituzionale sulla competenza.
Procedura e tempi delle sanzioni
Una sanzione amministrativa implica per chi la subisce il
pagamento di una somma di denaro che può anche essere
consistente e, soprattutto, una perdita di reputazione.
Pertanto, il procedimento che porta alla
irrogazione di una sanzione deve ubbidire a regole stringenti
fissate dall’ordinamento a garanzia dei soggetti interessati.
Tali regole impongono tempi cadenzati e non brevi, tali da
consentire un
ampio contraddittorio fra la Vigilanza e i soggetti suscettibili
di essere sanzionati.
Le sanzioni nascono normalmente, anche se non esclusivamente, da
accertamenti ispettivi,
uno strumento che l’ordinamento mette a disposizione della Banca
d’Italia per raccogliere
in loco informazioni e dati sulla situazione e sull’andamento
della gestione degli intermediari.
I rapporti compilati dagli ispettori al termine di una di queste
indagini contengono rilievi e
osservazioni che vengono resi noti ai vertici della banca
ispezionata entro 90 giorni dalla
fine dell’indagine. Da quel momento la banca ha a disposizione
30 giorni per formulare le
proprie osservazioni e illustrare gli interventi che intende
adottare a fronte dei rilievi critici
degli ispettori.
Entro 90 giorni va anche notificato alle persone interessate
l’apertura eventuale di un procedimento di accertamento della
presenza di illeciti amministrativi sanzionabili. La decisione
relativa all’apertura di tale proc edimento può coinvolgere, nei
casi di maggior rilievo, un organo collegiale interno della
Banca d’Italia, il Gruppo per l’esame delle irregolarità. Il
termine di legge per la notifica dell’accertamento (90 giorni) è
considerato dalla giurisprudenza come inderogabile ed è
posto come limite di decadenza della pubblica amministrazione
dal potere di esercizio dell’azione punitiva.
Sino al 1° febbraio scorso i 90 giorni per la notifica
decorrevano per la Banca d’Italia dalla chiusura dell’ispezione.
Per effetto di nuove disposizioni della Vigilanza oggi il
termine decorre dalla data di chiusura della fase preliminare di
valutazione del rapporto ispettivo (termine mobile), certificata
dal visto del Direttore centrale della Vigilanza; tale data è
comunicata nella lettera di contestazione.
Dopo la contestazione formale inizia l’istruttoria. Dalla data
della contestazione i destinatari hanno 30 giorni per presentare
le loro deduzioni, termine che può essere prorogato a domanda
per un periodo varabile da 15 a 30 giorni. Per prassi vengono
tuttavia prese in considerazione, per quanto ragionevolmente
possibile, anche le deduzioni presentate fuori termine. In
questa fase gli interessati possono chiedere l’accesso agli atti
o un’audizione personale, in piena attuazione delle regole di
trasparenza e contraddittorio.
Una recente revisione delle procedure interne snellisce alcuni
passaggi al fine di una maggiore celerità. Non può essere
tuttavia ridotto oltre certi limiti il tempo necessario per
l’esame delle argomentazioni degli interessati, che possono
essere voluminose e tecnicamente complesse e riguardare
molteplici posizioni indi viduali, senza comprimere
indebitamente il diritto alla difesa.
Valutate le controdeduzioni difensive la Vigilanza chiude
l’istruttoria e formula una proposta al Direttorio della Banca
d’Italia, nel rispetto della distinzione fra fasi istruttoria e
decisoria. Per i casi di maggior rilievo la proposta è munita
del preventivo parere di un altro organo collegiale: la
Commissione per l’esame delle irregolarità.
Il Direttorio può accogliere la proposta irrogando le sanzioni,
può discostarsene motivando, può chiedere integrazioni
dell’istruttoria. La durata della fase che inizia dalla notifica
dell’accertamento e si chiude con la decisione del Direttorio è
stata fissata dalla Banca d’Italia , con un proprio
provvedimento, in un massimo di 240 giorni , in aggiunta ai 90
entro cui va effettuata la notifica, oltre ovviamente ai termini
per la presentazione delle controdeduzioni.
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