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Accensione Mutuo.
Come
fare per accendere un Mutuo? I passi fondamentali per accendere un
mutuo presso una banca o presso una finanziaria, solitamente sono
sempre gli stessi. Di seguito trovate le informazioni che vi
interessano. Una
volta svolta l’istruttoria, la banca, acquisita la documentazione
inoltrata ed effettuati ulteriori accertamenti (quali l'acquisizione
della "dichiarazione notarile preliminare" sul bene offerto in
garanzia, nonché della "relazione tecnico-estimativa" redatta da un
tecnico di sua fiducia), è in grado di deliberare il finanziamento. A
delibera avvenuta la banca ne da immediata comunicazione al
richiedente e fissa la data della stipula dell'atto pubblico di
finanziamento (concessione formale del mutuo).
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Mutuo Acquisto Casa.
Il Mutuo acquisto è il prestito più diffuso e sicuramente troverai in
circolazione tantissime offerte e tanti siti che ti calcolano la
rata. Poichè ci sono tanti mutui per l'acquisto diventa sempre più
difficile valutare quale sia la banca più conveniente. Noi, insieme a MutuiOnline abbiamo messo a punto un motore per
calcolare in un solo momento molti preventivi per l'acquisto del tuo
immobile, sia esso prima casa che seconda casa o altro ancora. In pochi minuti riuscirai semplicemente a capire quali sono le banche più convenienti,
quelle con il tasso di interesse più basso e con la percentuale di
interesse minore. Insomma, perchè spendere di più quando si possono
risparmiare parecchi soldi?
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Fatta salva la facoltà per la Banca di considerare gli stessi
se possibile, quali indici di insolvenza della Parte Mutuataria
ai sensi dell’art. 1186 cod. civ., la Banca può risolvere il
Contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., al verificarsi
a carico della medesima Parte Mutuataria di questi eventi:
a) ritardato pagamento delle rate, quando lo stesso si sia
verificato almeno sette volte, anche non consecutive;
b) mancato pagamento, anche di una sola rata, dopo che siano
trascorsi 180 giorni dalla scadenza, anche se la stessa sia
composta di soli interessi;
c) mancato immediato avviso alla Banca, da inoltrarsi per il
tramite di Poste Italiane S.p.A., di ogni cambiamento di
residenza;
d) se la Parte Mutuataria o l’eventuale Garante apportano
modifiche alla destinazione ed alla consistenza dell’immobile
sul quale viene concessa ipoteca, senza il preventivo consenso
scritto della Banca;
e) se la Parte Mutuataria o l’eventuale Garante non mantengono
in buono stato, con la diligenza del buon padre di famiglia,
l’immobile sul quale viene concessa ipoteca;
f) se la Parte Mutuataria o l’eventuale Garante alterano la
condizione giuridica dell’immobile sul quale viene concessa
ipoteca ovvero costituiscono servitù passive, modifichino od
aggravino quelle eventualmente preesistenti.
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