Finanza: tutto sulle imposte sulle
transazioni Finanziarie |
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Accensione Mutuo.
Come
fare per accendere un Mutuo? I passi fondamentali per accendere un
mutuo presso una banca o presso una finanziaria, solitamente sono
sempre gli stessi. Di seguito trovate le informazioni che vi
interessano. Una
volta svolta l’istruttoria, la banca, acquisita la documentazione
inoltrata ed effettuati ulteriori accertamenti (quali l'acquisizione
della "dichiarazione notarile preliminare" sul bene offerto in
garanzia, nonché della "relazione tecnico-estimativa" redatta da un
tecnico di sua fiducia), è in grado di deliberare il finanziamento. A
delibera avvenuta la banca ne da immediata comunicazione al
richiedente e fissa la data della stipula dell'atto pubblico di
finanziamento (concessione formale del mutuo).
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Mutuo Acquisto Casa.
Il Mutuo acquisto è il prestito più diffuso e sicuramente troverai in
circolazione tantissime offerte e tanti siti che ti calcolano la
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risparmiare parecchi soldi?
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Nel contesto della crisi economica e finanziaria è sempre più
diffusa l'opinione che il settore finanziario debba contribuire
in modo più giusto, dato l'attuale tassazione insufficiente
della maggior parte dei servizi finanziari grazie all'esenzione
IVA. La presente proposta di direttiva mira a mettere a punto
un'imposta comune riservata alle transazioni finanziarie il cui
obiettivo principale è di far partecipare in modo giusto gli
enti finanziari ai costi della crisi ed evitare la
frammentazione del mercato interno nelle transazioni
finanziarie.
PROPOSTA
Proposta di direttiva del Consiglio del 28 settembre 2011
concernente un sistema comune d’imposta sulle transazioni
finanziarie e recante modifica della direttiva 2008/7/CE
[COM(2011) 594 definitivo – Non pubblicata nella Gazzetta
ufficiale].
SINTESI
La presente proposta mira a stabilire un sistema comune
d'imposta sulle transazioni finanziarie * (ITF).
Riguarda tutte le transazioni finanziarie, ossia l'acquisto e la
vendita di uno strumento finanziario, come azioni delle società,
obbligazioni, strumenti del mercato monetario, quote di
organismi d’investimento collettivo, prodotti strutturati e
derivati e la conclusione o la modifica di contratti derivati,
a condizione che almeno una delle parti coinvolte nella
transazione sia stabilita in uno Stato membro (SM) e che un ente
finanziario (come le imprese di investimento, i mercati
organizzati, gli enti creditizi, le imprese di assicurazione o
di riassicurazione, gli organismi d’investimento collettivo e i
loro gestori, i fondi pensione e i loro gestori, alcune altre
società in cui una quota significativa della loro attività è
rappresentata da transazioni) stabilito in uno SM sia parte
coinvolta nella transazione, agendo per conto proprio o per
conto di altri soggetti oppure agendo per conto di una delle
parti della transazione.
In generale, un ente finanziario si considera stabilito nello
Stato membro che lo ha autorizzato ad agire in tale veste, ma va
notato che in certe condizioni anche un ente finanziario non
stabilito in uno SM, per esempio se partecipa a una transazione
finanziaria con una parte stabilita nel territorio di uno Stato
membro, è considerato stabilito nel territorio di uno Stato
membro (l'ultimo riportato in questo caso).
I seguenti soggetti sono esclusi dal campo di applicazione
lo strumento europeo di stabilità finanziaria;
un ente finanziario internazionale costituito da due o più Stati
membri con l’obiettivo di mobilitare risorse e fornire
assistenza finanziaria a beneficio dei suoi membri che stanno
affrontando o potrebbero dover affrontare grandi difficoltà di
finanziamento;
le controparti centrali, ossia le persone giuridiche che si
interpongono tra le controparti di una transazione finanziaria;
i depositari centrali di titoli o i depositari centrali
internazionali di titoli.
Le seguenti transazioni sono escluse dal campo di applicazione:
le operazioni del mercato primario, in linea di massima per
quanto riguarda l'emissione di azioni delle società od
obbligazioni;
in determinate condizioni, le transazioni con l'Unione europea,
la Comunità europea dell'energia atomica, la Banca centrale
europea, la Banca europea per gli investimenti, gli enti
istituiti dall’Unione europea o dalla Comunità europea
dell’energia atomica e altri enti e organismi internazionali;
le transazioni con le banche centrali degli Stati membri.
Esigibilità, base imponibile e aliquote dell'ITF
L’ITF è esigibile per ogni transazione finanziaria nel momento
in cui avviene. Il successivo annullamento o la rettifica di una
transazione finanziaria non hanno alcun effetto
sull’esigibilità, fatti salvi i casi di errori.
In caso di transazioni diverse da quelle che disciplinano i
contratti derivati, la base imponibile dell'ITF corrisponde in
linea di principio a tutto ciò che costituisce il corrispettivo
pagato o dovuto, a fronte del trasferimento, dalla controparte o
da una parte terza.
In caso di transazioni relative a contratti derivati, la base
imponibile dell'ITF è pari all’ammontare nozionale del contratto
derivato al momento della transazione finanziaria (ovvero
l’ammontare nominale o facciale sottostante utilizzato per
calcolare i pagamenti effettuati su un determinato contratto
derivato).
Se del caso, il tasso di cambio applicabile è l’ultimo tasso di
vendita registrato, nel momento in cui l’ITF diventa esigibile,
sulla borsa valori più rappresentativa dello SM interessato o a
un tasso di cambio determinato con riferimento a tale mercato.
Le aliquote ITF che gli Stati membri devono applicare non
possono essere inferiori a (aliquote minime):
0,1 % per tutte le transazioni finanziarie diverse da quelle
relative ai contratti derivati;
0,01 % per tutte le transazioni finanziarie relative ai
contratti derivati.
Versamento dell’ITF, obblighi collegati e prevenzione
dell’evasione, dell’elusione e dell’abuso
L'ITF deve essere versata da ogni ente finanziario (stabilito in
uno Stato membro) che soddisfa una delle seguenti condizioni:
partecipa alla transazione, agendo per conto proprio o per conto
di un altro soggetto;
agisce a nome del partecipante alla transazione;
la transazione è stata effettuata per suo conto.
Va notato inoltre che ogni ente finanziario che partecipa a una
transazione o che è coinvolto in una transazione è responsabile
del pagamento dell'imposta. Una singola transazione finanziaria
può dar luogo al versamento dell'imposta per entrambi le parti
di tale transazione, secondo l'aliquota applicabile nello SM
dove è stabilito l'ente finanziario coinvolto.
Tuttavia, quando un ente finanziario agisce a nome o per conto
di un altro ente finanziario, solo quest'ultimo deve versare
l'ITF.
Inoltre, ciascuna delle parti di una transazione è responsabile
in solido del versamento dell'imposta dovuta da un ente
finanziario con riferimento a tale transazione.
I limiti di tempo per il versamento dell'ITF alle autorità
fiscali degli SM sono i seguenti:
nel momento in cui l’imposta diventa esigibile, in caso di
transazioni effettuate per via elettronica;
entro tre giorni lavorativi dal momento in cui l’imposta diventa
esigibile, in tutti gli altri casi.
Gli SM devono stabilire altri requisiti per garantire il
versamento e il controllo del versamento dell'imposta.
Gli Stati membri non devono poter mantenere o introdurre imposte
sulle transazioni finanziarie oltre all’ITF o all'imposta sul
valore aggiunto (DA) (IVA) secondo le disposizioni della
direttiva IVA.
Contesto
Il 7 ottobre 2010, la Commissione europea aveva esaminato
l'importanza di introdurre un'imposta sulle transazioni
finanziarie (ITF) nella sua comunicazione relativa alla
tassazione del settore finanziario. La presente proposta di
direttiva realizza questa introduzione e costituisce pertanto un
primo passo verso un possibile sistema di tassazione più
globale.
Termini chiave dell'atto
Transazione finanziaria: consiste in una delle seguenti
operazioni:
l’acquisto e la vendita di uno strumento finanziario prima della
compensazione e del regolamento, compresi i contratti di vendita
con patto di riacquisto e di acquisto con patto di rivendita,
nonché i contratti di concessione e assunzione di titoli in
prestito;
il trasferimento tra entità dello stesso gruppo del diritto di
disporre di uno strumento finanziario a titolo di proprietario o
qualsiasi operazione equivalente che implica il trasferimento
del rischio associato allo strumento finanziario;
la stipula o la modifica di contratti derivati.
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