Quali sono le nuove disposizioni antiriciclaggio di questo
2011?
Con l'emanazione del decreto legge n. 138 del 13 agosto 2011,
pubblicato in pari data in Gazzetta Ufficiale, sono state
apportate modifiche alle disposizioni circa l'utilizzo di denaro
contante, titoli al portatore, assegni e libretti al portatore,
di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231. In particolare, la soglia di 5.000 euro è stata
abbassata a 2.500 euro.
Pertanto, a partire dal 13 agosto 2011, per importi pari o
superiori a 2.500 euro:
a) È vietato il trasferimento, anche frazionato, di denaro
contante, di libretti di deposito bancari e postali al portatore
o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato
a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, a meno che il
trasferimento non avvenga per il tramite di banche, istituti di
moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.;
b) Gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari, i
vaglia postali e cambiari, ivi inclusi i vaglia della Banca
d'Italia, devono essere emessi con la clausola di non
trasferibilità;
Inoltre, il decreto ha previsto che a far tempo da tale data,
il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore
non può essere pari o superiore a 2.500 euro; quelli esistenti
alla data di entrata in vigore del decreto con saldo pari o
superiore a 2.500 euro devono essere estinti dal portatore
ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma non
eccedente il predetto importo entro il 30 settembre 2011.
Le sezioni del sito interessate dall'entrata in vigore del
Decreto Legge saranno aggiornate a breve.
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