Criteri di erogazione dei prestiti
agevolati Inps |
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Calcola Preventivo Prestito
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Accensione Mutuo.
Come
fare per accendere un Mutuo? I passi fondamentali per accendere un
mutuo presso una banca o presso una finanziaria, solitamente sono
sempre gli stessi. Di seguito trovate le informazioni che vi
interessano. Una
volta svolta l’istruttoria, la banca, acquisita la documentazione
inoltrata ed effettuati ulteriori accertamenti (quali l'acquisizione
della "dichiarazione notarile preliminare" sul bene offerto in
garanzia, nonché della "relazione tecnico-estimativa" redatta da un
tecnico di sua fiducia), è in grado di deliberare il finanziamento. A
delibera avvenuta la banca ne da immediata comunicazione al
richiedente e fissa la data della stipula dell'atto pubblico di
finanziamento (concessione formale del mutuo).
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Mutuo Acquisto Casa.
Il Mutuo acquisto è il prestito più diffuso e sicuramente troverai in
circolazione tantissime offerte e tanti siti che ti calcolano la
rata. Poichè ci sono tanti mutui per l'acquisto diventa sempre più
difficile valutare quale sia la banca più conveniente. Noi, insieme a MutuiOnline abbiamo messo a punto un motore per
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immobile, sia esso prima casa che seconda casa o altro ancora. In pochi minuti riuscirai semplicemente a capire quali sono le banche più convenienti,
quelle con il tasso di interesse più basso e con la percentuale di
interesse minore. Insomma, perchè spendere di più quando si possono
risparmiare parecchi soldi?
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Destinatari della prestazione
1. Possono accedere alla prestazione gli iscritti alla Gestione
unitaria delle prestazioni creditizie e sociali che vantino
quattro anni di anzianità di servizio utile a conseguire
qualunque trattamento di quiescenza, nonché quattro anni di
versamento contributivo alla predetta Gestione unitaria.
Gli iscritti in attività di servizio devono, all’atto della
domanda, essere titolari di contratto di lavoro a tempo
indeterminato; i titolari di contratto di lavoro a tempo
determinato non inferiore a tre anni possono fruire, ai sensi
dell’articolo 13 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, di cessioni
estinguibili nell’arco di vigenza del contratto con l’obbligo di
cedere il trattamento di fine rapporto a garanzia
dell’obbligazione.
2. La presentazione della domanda deve avvenire entro un anno
dall’evento e/o dalla relativa documentazione di spesa.
3. I coniugi entrambi iscritti alla Gestione Unitaria delle
prestazioni creditizie e sociali possono presentare distinte
domande di prestito per lo stesso evento nell’anno di validità
stabilito; in tal caso la somma totale erogabile non può
comunque superare la spesa totale, né i limiti massimi di
importo erogabile fissati nel presente regolamento.
4. È possibile richiedere il prestito per la stessa motivazione
al ripetersi dell’evento.
Ammontare e durata del prestito
1. I prestiti pluriennali possono avere una durata di cinque o
dieci anni, estinguibili, rispettivamente, in 60 o 120 rate
mensili consecutive, ciascuna di importo non superiore al quinto
degli emolumenti aventi carattere fisso e continuativo
corrisposti agli iscritti in attività di servizio o della
pensione, al netto delle ritenute contributive ed erariali.
2. Sull’importo lordo dei prestiti pluriennali si applica il
tasso di interesse nominale annuo del 3,50%, nonché la ritenuta
dello 0,50% per spese di amministrazione e quella relativa al
contributo del fondo rischi, secondo le misure percentuali
previste, per le diverse categorie di richiedenti, dalla tabella
allegata al presente regolamento. Gli importi delle spese di
amministrazione e del contributo per il fondo rischi sono
trattenuti all’atto dell’erogazione del prestito pluriennale.
Autocertificazioni e controlli successivi
1. Le autocertificazioni previste nel presente regolamento
devono essere rese ai sensi del Testo unico sulla documentazione
amministrativa, emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Per tutte le motivazioni riguardanti l’abitazione, ad
eccezione delle calamità naturali di cui al successivo art. 7,
deve essere allegata l’autocertificazione attestante che la casa
oggetto dell’acquisto, del riscatto, della costruzione, ecc. è
l’unica in proprietà del nucleo familiare e che la stessa
costituisce, o costituirà, la residenza per sé e per la propria
famiglia. Il requisito dell’unica proprietà sussiste anche nel
caso in cui:
a) l’iscritto o i componenti del suo nucleo familiare siano
proprietari di altro immobile o porzione di unità immobiliare ed
esso non sia fruibile perché gravato, da almeno due anni, da
diritti reali di godimento in favore di terzi estranei al nucleo
familiare;
b) l’iscritto o il figlio dell’iscritto nel caso di cui all’art.
24, pur essendo i genitori proprietari di un immobile, intenda
acquistare un’unità abitativa per costituire un proprio nucleo
familiare distinto da quello dei genitori;
c) l’abitazione dell’iscritto sia stata assegnata al coniuge in
base a sentenza definitiva di separazione, scioglimento,
annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
ovvero qualora l’iscritto, ancorché titolare di altro alloggio,
a seguito di provvedimento
giudiziale di separazione, ancorché non definitivo, ne sia
rimasto privo poiché assegnato dal giudice nella disponibilità
dell’altro coniuge e/o dei componenti del nucleo familiare;
d) l’iscritto sia proprietario di quote di un’unità immobiliare
e il prestito sia finalizzato all’acquisto delle residue quote
di proprietà, purché intestate a soggetti estranei al nucleo
familiare del richiedente;
e) l’iscritto sia proprietario di immobile dichiarato inagibile
dai competenti organi della P.A. Le ipotesi previste dalle
precedenti lettere vanno autocertificate ai sensi del D.P.R.
445/2000.
3. Gli Uffici Provinciali e Territoriali operano i previsti
controlli sulle autocertificazioni ed effettuano controlli tesi
a verificare l’impiego delle somme erogate, mediante
l’esibizione, da parte dell’iscritto, della documentazione
fiscale comprovante la corrispondenza tra le somme corrisposte
dall’INPDAP e l’utilizzo delle stesse. Successivamente
all’erogazione del prestito, entro 30 giorni dal pagamento
dell’ultima fattura, l’iscritto è tenuto a fornire all’Ufficio
INPDAP
competente la documentazione di spesa.
4. Nelle ipotesi di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 15, 24,
25 e 27, verificata la possibilità di erogare il finanziamento,
gli Uffici Provinciali e Territoriali informano, mediante
raccomandata A.R., gli iscritti della possibilità di erogare il
finanziamento e richiedono la presentazione, entro 30 giorni dal
ricevimento della comunicazione, della copia autenticata della
documentazione di spesa pari almeno al 10% del prezzo
preventivato.
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