Per mora nel diritto italiano si intende il
ritardo ingiustificato e imputabile, da una parte all'altra,
nell'adempimento dell'obbligazione, qualora essa possa essere
eseguita anche dopo la scadenza.
La mora può essere a carico del creditore o del debitore. Il
creditore ha la facoltà di rifiutare una prestazione che non sia
conforme in senso quantitativo o qualitativo al contenuto
dell'obbligo. L'esattezza quantitativa e qualitativa della
prestazione e l'offerta della stessa secondo i criteri fissati
dall'ordinamento comportano la nascita di un obbligo di ricevere
la prestazione e di cooperare all'adempimento (tale obbligo non
sarebbe esigibile solo se da parte del creditore vi sia un
motivo legittimo che giustifichi il suo rifiuto).
Nel caso di ingiustificato rifiuto del creditore, è previsto
un procedimento di liberazione del debitore. La liberazione
avviene contro o senza la volontà del creditore (liberazione
coattiva). L'offerta deve essere fatta da un pubblico ufficiale,
deve essere reale (ossia comprendere la totalità dei beni da
consegnare) se si tratta di beni determinati o nella forma
dell'intimazione a ricevere.
Attestato il rifiuto, il debitore può ottenere la liberazione
depositando i beni oggetto dell'obbligazione, ottenendo poi una
sentenza costitutiva che accerti che il deposito sia avvenuto
correttamente e che dichiari la liberazione del debitore in
virtù dell'avvenuto deposito.
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