Cosa significa Diffida? |
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Accensione Mutuo.
Come
fare per accendere un Mutuo? I passi fondamentali per accendere un
mutuo presso una banca o presso una finanziaria, solitamente sono
sempre gli stessi. Di seguito trovate le informazioni che vi
interessano. Una
volta svolta l’istruttoria, la banca, acquisita la documentazione
inoltrata ed effettuati ulteriori accertamenti (quali l'acquisizione
della "dichiarazione notarile preliminare" sul bene offerto in
garanzia, nonché della "relazione tecnico-estimativa" redatta da un
tecnico di sua fiducia), è in grado di deliberare il finanziamento. A
delibera avvenuta la banca ne da immediata comunicazione al
richiedente e fissa la data della stipula dell'atto pubblico di
finanziamento (concessione formale del mutuo).
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Mutuo Acquisto Casa.
Il Mutuo acquisto è il prestito più diffuso e sicuramente troverai in
circolazione tantissime offerte e tanti siti che ti calcolano la
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risparmiare parecchi soldi?
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La diffida è un atto formale, di solito inviato mediante
raccomandata a/r, con il quale si intima ad una persona di
compiere o di non compiere una determinata azione. Ricevendo la
diffida il soggetto viene avvertito che, se non mettesse in
pratica determinate azioni, o praticasse azioni illegittime o
indesiderate, ci si rivolgerà all'autorità competente.
Un particolare tipo di diffida è la diffida ad adempiere, un
atto unilaterale e recettizio di autonomia privata, con il quale
il contraente, adempiente o in procinto di adempiere, di un
contratto, intima all'altra parte di adempiere entro un dato
termine.
Con quest'atto infatti una parte manifesta all'altro contraente
una duplice volontà: quella conservativa del contratto in caso
d'adempimento nel termine assegnato o, in mancanza di tale
adempimento nel termine, quella risolutiva del contratto stesso
che, in questo modo, si risolve automaticamente e
stragiudizialmente in virtù della diffida inviata.
Funzione e natura della diffida
La diffida ad adempiere è prevista per i rapporti con
obbligazioni corrispettive e, come dicevamo poc’anzi,
rappresenta un valido strumento di autotutela privata, senza
ricorrere al Giudice.
L’anzidetta diffida produce, infatti, non solo i risultati
propri di qualsiasi intimazione all’adempimento, ma altresì
determina l’insorgere di una nuova situazione giuridica, per
effetto della quale, se il debitore non adempie nel congruo
termine fissato dal creditore, il rapporto si risolve di
diritto.
La proposizione di una preventiva diffida ad adempiere
costituisce per la parte adempiente soltanto una facoltà (non un
obbligo). La stessa può, infatti, proporre direttamente la
domanda tendente alla risoluzione del rapporto attraverso una
pronunzia costitutiva del Giudice sulla base del solo fatto
obiettivo dell’inadempimento di non scarsa importanza (tra le
tante, Cassazione civile, Sez. II, 27.01.1996, n. 639).
Diversamente, qualora venga inviata una diffida e sorgano
contestazioni, l’eventuale pronuncia del Giudicante sarà di mero
accertamento e non costitutiva.
È bene sottolineare che il diffidante deve essere adempiente
ovvero deve aver offerto di adempiere, altrimenti l’effetto
risolutorio non si realizza (Cassazione civile, Sez. II,
04.05.1994, n. 4275). Infatti, allorquando anche il diffidante
sia inadempiente, dalla diffida rimasta infruttuosa non
scaturisce la risoluzione del contratto, poiché in tal caso
perde rilevanza giuridica l’inadempimento del diffidato, per il
principio “inademplenti non est adimplendum”, sancito dall’art.
1460 c.c.
L’opinione prevalente, in dottrina e in giurisprudenza,
qualifica la diffida ad adempiere come un negozio giuridico
unilaterale recettizio, espressione dell’esercizio di un diritto
potestativo del creditore che ha la possibilità di provocare
immediatamente e unilateralmente una modifica del rapporto,
introducendo un termine di adempimento. Pertanto dovrà essere
portata a conoscenza del destinatario perché produca i suoi
effetti.
In dottrina, si discute se si tratti di un atto negoziale oppure
di un atto giuridico in senso stretto.
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