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Accensione Mutuo.
Come
fare per accendere un Mutuo? I passi fondamentali per accendere un
mutuo presso una banca o presso una finanziaria, solitamente sono
sempre gli stessi. Di seguito trovate le informazioni che vi
interessano. Una
volta svolta l’istruttoria, la banca, acquisita la documentazione
inoltrata ed effettuati ulteriori accertamenti (quali l'acquisizione
della "dichiarazione notarile preliminare" sul bene offerto in
garanzia, nonché della "relazione tecnico-estimativa" redatta da un
tecnico di sua fiducia), è in grado di deliberare il finanziamento. A
delibera avvenuta la banca ne da immediata comunicazione al
richiedente e fissa la data della stipula dell'atto pubblico di
finanziamento (concessione formale del mutuo).
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Mutuo Acquisto Casa.
Il Mutuo acquisto è il prestito più diffuso e sicuramente troverai in
circolazione tantissime offerte e tanti siti che ti calcolano la
rata. Poichè ci sono tanti mutui per l'acquisto diventa sempre più
difficile valutare quale sia la banca più conveniente. Noi, insieme a MutuiOnline abbiamo messo a punto un motore per
calcolare in un solo momento molti preventivi per l'acquisto del tuo
immobile, sia esso prima casa che seconda casa o altro ancora. In pochi minuti riuscirai semplicemente a capire quali sono le banche più convenienti,
quelle con il tasso di interesse più basso e con la percentuale di
interesse minore. Insomma, perchè spendere di più quando si possono
risparmiare parecchi soldi?
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Cointestazione del rapporto con facoltà di utilizzo
disgiunto
1. Quando il rapporto è intestato a più persone con
facoltà per le medesime di compiere operazioni separatamente, le
disposizioni relative al rapporto medesimo possono essere
impartite da ciascun intestatario separatamente con piena
liberazione della Banca anche nei confronti degli altri
cointestatari. La facoltà di disposizione disgiunta non
comprende la facoltà di aprire nuovi rapporti. Tale facoltà di
disposizione separata può essere modificata o revocata solo su
conformi istruzioni impartite per iscritto alla Banca da tutti i
cointestatari. L’estinzione del rapporto può invece essere
effettuata su richiesta anche di uno solo di essi, che deve
avvertire tempestivamente gli altri.
2. I cointestatari rispondono in solido fra loro nei confronti
della Banca per tutte le obbligazioni che si venissero a creare,
per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di un solo
cointestatario, ed in particolare per le obbligazioni derivanti
da concessioni di finanziamenti sotto qualsiasi forma, ivi
comprese le aperture di credito in conto corrente.
3. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di
uno dei cointestatari del rapporto, ciascuno degli altri
conserva il diritto di disporre separatamente del rapporto. Il
diritto del soggetto deceduto o divenuto incapace si trasferisce
automaticamente, nel primo caso ai suoi eredi, che sono però
tenuti ad esercitarlo congiuntamente, e nel secondo caso al
legale rappresentante dell’incapace.
4. Nei casi di cui al precedente comma, la Banca deve pretendere
il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi e
del legale rappresentante dell’incapace, quando da uno di essi
le sia stata comunicata opposizione anche a mezzo raccomandata
r.r..
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