Camera di conciliazione e arbitrato
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Accensione Mutuo.
Come
fare per accendere un Mutuo? I passi fondamentali per accendere un
mutuo presso una banca o presso una finanziaria, solitamente sono
sempre gli stessi. Di seguito trovate le informazioni che vi
interessano. Una
volta svolta l’istruttoria, la banca, acquisita la documentazione
inoltrata ed effettuati ulteriori accertamenti (quali l'acquisizione
della "dichiarazione notarile preliminare" sul bene offerto in
garanzia, nonché della "relazione tecnico-estimativa" redatta da un
tecnico di sua fiducia), è in grado di deliberare il finanziamento. A
delibera avvenuta la banca ne da immediata comunicazione al
richiedente e fissa la data della stipula dell'atto pubblico di
finanziamento (concessione formale del mutuo).
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Mutuo Acquisto Casa.
Il Mutuo acquisto è il prestito più diffuso e sicuramente troverai in
circolazione tantissime offerte e tanti siti che ti calcolano la
rata. Poichè ci sono tanti mutui per l'acquisto diventa sempre più
difficile valutare quale sia la banca più conveniente. Noi, insieme a MutuiOnline abbiamo messo a punto un motore per
calcolare in un solo momento molti preventivi per l'acquisto del tuo
immobile, sia esso prima casa che seconda casa o altro ancora. In pochi minuti riuscirai semplicemente a capire quali sono le banche più convenienti,
quelle con il tasso di interesse più basso e con la percentuale di
interesse minore. Insomma, perchè spendere di più quando si possono
risparmiare parecchi soldi?
continua
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La Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob trae
origine nella legge per la tutela del risparmio e la disciplina
dei mercati finanziari (L. n. 262/2005) che, in risposta ai noti
casi di dissesti finanziari dei primi anni 2000, ha predisposto
ulteriori tutele per i risparmiatori, fra le quali l'istituzione
di procedure di conciliazione e di arbitrato in ambito CONSOB
per la decisione di controversie insorte fra i risparmiatori o
gli investitori non professionali e le banche o gli altri
intermediari finanziari, circa l'adempimento degli obblighi di
informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti
contrattuali con la clientela aventi ad oggetto servizi di
investimento o di gestione del risparmio (fondi comuni)
collettiva.
Questa legge ha ricevuto attuazione con il D. lgs. n. 179/2007
e, successivamente, con il regolamento CONSOB (n. 16763/2008)
che ha disciplinato l'organizzazione della Camera e le
procedure.
A partire dal 1° dicembre 2010, è stato attivato un sito
dedicato alla Camera di conciliazione e arbitrato presso la
Consob consultabile al seguente indirizzo:
http://www.camera-consob.it
La procedura di conciliazione può essere attivata solo su
iniziativa dell’investitore, semprechè non sia stata attivata
altra procedura di conciliazione, anche su iniziativa
dell’intermediario, alla quale l’investitore abbia aderito.
La domanda di conciliazione deve essere preceduta dalla
proposizione da parte dell’investitore di un reclamo
all’intermediario, e solo qualora non abbia ottenuto risposta
espressa entro il termine di 90 giorni, l’investitore potrà
presentare l’istanza di conciliazione.
La domanda di conciliazione deve essere redatta attraverso il
modulo on-line presente sul sito www.camera-consob.it, stampato
ed inviato all’intermediario, affinché quest’ultimo conosca le
intenzioni dell’investitore.
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