Aumento di capitale nelle Srl |
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Accensione Mutuo.
Come
fare per accendere un Mutuo? I passi fondamentali per accendere un
mutuo presso una banca o presso una finanziaria, solitamente sono
sempre gli stessi. Di seguito trovate le informazioni che vi
interessano. Una
volta svolta l’istruttoria, la banca, acquisita la documentazione
inoltrata ed effettuati ulteriori accertamenti (quali l'acquisizione
della "dichiarazione notarile preliminare" sul bene offerto in
garanzia, nonché della "relazione tecnico-estimativa" redatta da un
tecnico di sua fiducia), è in grado di deliberare il finanziamento. A
delibera avvenuta la banca ne da immediata comunicazione al
richiedente e fissa la data della stipula dell'atto pubblico di
finanziamento (concessione formale del mutuo).
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Mutuo Acquisto Casa.
Il Mutuo acquisto è il prestito più diffuso e sicuramente troverai in
circolazione tantissime offerte e tanti siti che ti calcolano la
rata. Poichè ci sono tanti mutui per l'acquisto diventa sempre più
difficile valutare quale sia la banca più conveniente. Noi, insieme a MutuiOnline abbiamo messo a punto un motore per
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immobile, sia esso prima casa che seconda casa o altro ancora. In pochi minuti riuscirai semplicemente a capire quali sono le banche più convenienti,
quelle con il tasso di interesse più basso e con la percentuale di
interesse minore. Insomma, perchè spendere di più quando si possono
risparmiare parecchi soldi?
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In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante
nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo
in proporzione delle partecipazioni da essi possedute. L'atto
costitutivo può prevedere, salvo per il caso di cui all'articolo
2482-ter, che l'aumento di capitale possa essere attuato anche
mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal
caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il
diritto di recesso a norma dell'articolo 2473.
La decisione di aumento di capitale prevede l'eventuale
soprapprezzo e le modalità ed i termini entro i quali può essere
esercitato il diritto di sottoscrizione. Tali termini non
possono essere inferiori a trenta giorni dal momento in cui
viene comunicato ai soci che l'aumento di capitale può essere
sottoscritto. La decisione può anche consentire, disciplinandone
le modalità, che la parte dell'aumento di capitale non
sottoscritta da uno o più soci sia sottoscritta dagli altri soci
o da terzi.
Se l'aumento di capitale non è integralmente sottoscritto nel
termine stabilito dalla decisione, il capitale è aumentato di un
importo pari alle sottoscrizioni raccolte soltanto se la
deliberazione medesima lo abbia espressamente consentito.
Salvo quanto previsto dal secondo periodo del quarto comma e dal
sesto comma dell'articolo 2464, i
sottoscrittori dell'aumento di capitale devono, all'atto della
sottoscrizione, versare alla società almeno il venticinque per
cento della parte di capitale sottoscritta e, se previsto,
l'intero soprapprezzo. Per i conferimenti di beni in natura o di
crediti si applica quanto disposto dal quinto comma
dell'articolo 2464. Se l'aumento di capitale è sottoscritto
dall'unico socio, il conferimento in danaro deve essere
integralmente versato all'atto della sottoscrizione.
Nei trenta giorni dall'avvenuta sottoscrizione gli
amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro
delle imprese un'attestazione che l'aumento di capitale è stato
eseguito.
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