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Lettera circolare in materia di liquidazione dei
sinistri r.c. auto, di offerta risarcitoria formulata oltre i termini
di legge e soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria e di
pagamento contestuale – Fattispecie.
Nella liquidazione dei sinistri r.c. auto assumono
particolare rilievo le modalità ed i tempi di pagamento dell’importo
ove questo sia contestuale alla formulazione dell’offerta risarcitoria.
Ciò in quanto le disposizioni di legge (art. 315, comma 3, del d.lgs.
209/2005 e art. 3, comma 12, del d.l. 857/1976) prevedono in tal caso,
pur in presenza di offerta tardiva (entro o oltre 120 giorni), la
diminuzione della sanzione rispettivamente nella misura del 30 o del
40 per cento.
La ratio delle richiamate norme - che
presuppongono due parametri di riferimento, l’offerta al danneggiato
ed il pagamento del sinistro, in relazione ai quali va verificata la
contestualità - è quella di applicare un trattamento sanzionatorio più
favorevole, mediante una riduzione significativa della sanzione,
all’impresa che, pur se tardivamente, provvede, prima della notifica
dell’atto di contestazione di questa Autorità, a definire il sinistro
senza ulteriori dilazioni temporali. Pare utile in questa sede
richiamare i presupposti in presenza dei quali, in base alle norme di
riferimento, può essere riconosciuta la riduzione della sanzione per
rilevata contestualità del pagamento dell’indennizzo con l’offerta.
Nel caso in cui sussista un’offerta scritta formulata
dall’impresa (a mezzo di lettera o con atto di transazione e
quietanza) e questa provveda al pagamento, mediante assegno bancario
allegato all’offerta, oppure con comunicazione contestuale al
danneggiato di emissione del bonifico bancario o con altro mezzo
legale di pagamento, tutti aventi data di emissione/valuta pari a
quella dell’offerta, nessun dubbio si pone sull’applicabilità
dell’abbattimento della sanzione, sussistendo manifestamente i
presupposti a tal fine richiesti dalle disposizioni di legge.
A conclusioni parzialmente diverse si perviene nel
caso in cui il sinistro sia definito con pagamento senza formulazione
di un’offerta scritta da parte dell’impresa, la quale si limiti ad
inviare all’avente diritto il mezzo di pagamento tramite la banca
incaricata o altro ente autorizzato (c.d. sistema di offerta-assegno).
In tal caso, infatti, la nota di trasmissione al danneggiato del mezzo
di pagamento (come sopra individuato e con i caratteri temporali pure
ivi specificati) può assumere natura di offerta soltanto qualora
contenga espressa indicazione che trattasi di offerta dell’impresa
relativa allo specifico sinistro oggetto di definizione, formulata per
suo nome e conto. In tale ipotesi può ritenersi sussistente il
requisito della contestualità utile ai fini dell’abbattimento della
sanzione, essendovi una manifestazione di volontà da parte
dell’assicuratore, costituente offerta, da questo espressa tramite il
soggetto incaricato del pagamento. Nel rammentare, infine, che le
disposizioni di legge in materia richiedono sempre la presenza di una
univoca e documentabile manifestazione di volontà dell’impresa
inerente all’offerta, si segnala che il requisito della contestualità
deve essere dimostrato mediante i relativi documenti di supporto
(riguardanti l’offerta ed il mezzo di pagamento intervenuti prima
dell’atto contestativo), che possono essere evidenziati o trasmessi
all’Autorità nella fase di accertamento dei fatti o, successivamente
alla notifica dell’atto di contestazione, in sede di memorie difensive
o di audizione personale.
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