CASA: Agevolazioni per ristrutturazioni
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La legge finanziaria 2008 ha prorogato fino al 31 dicembre 2010 il
termine per fruire della detrazione del 36 per cento delle spese
sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio.
La stessa legge finanziaria 2008 ha introdotto nuovamente anche la
detrazione d’imposta sull’acquisto di immobili ristrutturati da
imprese di costruzione o ristrutturazione o da cooperative
(agevolazione che non era stata prorogata per l’anno 2007).
L’agevolazione è applicabile alle abitazioni facenti parte di
edifici interamente ristrutturati dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre
2010 e acquistati entro il 30 giugno 2011. È stata prorogata,
inoltre, l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata del 10 per
cento, per le prestazioni di servizi e le forniture di beni relative
agli interventi di recupero edilizio di manutenzione ordinaria e
straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di
ristrutturazione realizzati sugli immobili a prevalente destinazione
abitativa privata.
Non ha scadenze, invece, la possibilità di fruire:
-della detrazione Irpef del 19 per cento sugli interessi passivi
pagati per mutui stipulati
-per la costruzione (e la ristrutturazione) dell’abitazione
principale;
-dell’applicazione dell’aliquota Iva al 4 per cento sui beni finiti
acquistati per la costruzione di abitazioni non di lusso (a
prescindere che siano prima casa o meno) ed edifici assimilati.
Nella presente guida sono esposte in dettaglio le istruzioni per
poter utilizzare al meglio le principali agevolazioni fiscali
previste per gli interventi di recupero edilizio.
I contribuenti hanno la possibilità di detrarre dall’imposta sul
reddito delle persone fisiche (Irpef) le spese sostenute fino al 31
dicembre 2010 per la ristrutturazione di case di abitazione e delle
parti comuni di edifici residenziali situati nel territorio dello
Stato.
Il beneficio sul quale calcolare la detrazione spetta fino al limite
massimo di spesa di 48.000 euro da suddividere in dieci anni. Dal 1°
ottobre 2006, l’importo massimo di spesa (48.000 euro), per cui è
possibile fruire dell’agevolazione Irpef, va riferito alla singola
unità immobiliare e non più ad ogni persona fisica che abbia
sostenuto le spese. Di conseguenza, tale ammontare va suddiviso fra
tutti i soggetti
aventi diritto alla detrazione (ad esempio marito e moglie
cointestatari di un’abitazione possono calcolare la detrazione
spettante sull’ammontare complessivo di spesa di 48.000 euro). Nel
caso in cui gli interventi consistano nella prosecuzione di lavori
iniziati negli anni precedenti, sulla singola unità immobiliare, ai
fini della determinazione del limite massimo delle spese detraibili
occorre tenere conto delle spese sostenute negli anni pregressi. Per
esempio, per le spese sostenute nel corso del 2007 per lavori
iniziati in anni precedenti, si avrà diritto all’agevolazione solo
se la spesa per la quale si è già fruito della relativa detrazione
non ha superato il limite complessivo di 48.000 euro.
I contribuenti di età non inferiore a 75 e 80 anni possono ripartire
la detrazione rispettivamente in cinque o tre rate annuali di pari
importo. Possono optare per questa diversa ripartizione della
detrazione anche per le spese sostenute in anni precedenti.
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