RISTRUTTURAZIONE CASA: Mutui
Ristrutturazione casa Unicredit
La presente sezione riporta una sintesi delle clausole contrattuali
di natura non economica. Il testo integrale delle clausole che
regolano il rapporto tra la banca ed il cliente è contenuto nel
contratto.
Erogazione. Il mutuo è concesso ed erogato da UniCredit Consumer
Financing Bank S.p.A.(di seguito anche solo Banca).; UniCredit Banca
S.p.A. agisce in qualità di soggetto collocatore dei mutui di
UniCredit Consumer Financing Bank S.p.A.
Costituzione deposito Cauzionale / Obblighi. Dopo la stipula,
in attesa che venga consegnata alla Banca la documentazione
comprovante la valida iscrizione dell’ipoteca, l’avvenuta
assicurazione
dell’immobile e gli altri obblighi specifici previsti in contratto,
la somma mutuata viene riconsegnata alla Banca al fine di costituire
un deposito cauzionale.
E’ anche facoltà della Banca di mettere immediatamente a
disposizione del cliente le somme mutuate: in tal caso resta
comunque l’obbligo da parte del cliente di fornire alla Banca i
documenti richiesti.
Svincolo delle somme costituite in deposito cauzionale.
Qualora sia previsto il deposito cauzionale, l’effettiva
disponibilità del mutuo è subordinata alla consegna dei documenti di
cui sopra ed in genere avviene nell’arco di circa 10/15 giorni dalla
stipula: tale termine è indicativo in quanto si tratta di
adempimenti non dipendenti dalla Banca.
Ipoteca. A garanzia di tutti gli importi dovuti in relazione
al mutuo la Banca richiede la concessione di ipoteca di norma di
primo grado per un importo pari al 150% dell’importo finanziato, da
iscriversi su beni immobili del mutuatario o di terzi (garanti).
Modalità di rinegoziazione. Il tasso d’interesse rimarrà
fisso fino alla duecentoquarantesima rata.
Successivamente a tale scadenza, ovvero dalla
duecento-quarantunesima rata, fino al rimborso totale del capitale
mutuato, il mutuo continuerà a tasso variabile corrispondente
inizialmente al tasso “Euribor – 365° 3 mesi” rilevato da “Il Sole
24 Ore” con valuta la data di scadenza del tasso previdente,
maggiorato dello spread contrattualmente previsto su base annua e
diviso dodici. Allo scadere del periodo a tasso fisso resta ferma la
possibilità del cliente di chiedere - con riserva di accettazione da
parte della Banca – di ricontrattare l’operazione a tasso fisso alle
condizioni di mercato che si proporranno tempo per tempo.
Interessi. Dalla duecento-quarantunesima rata e fino al
termine del mutuo verrà applicato un tasso variabile con una
riduzione pari allo 0,20 rispetto allo spread originariamente
fissato;il nuovo spread finito applicato fino al termine del mutuo
sarà pari a massimo 2,35 punti percentuali in ragione d’anno.
In caso di richiesta del Cliente, accettata dalla Banca, di
passaggio a tasso variabile prima della scadenza contrattuale del
Tasso Fisso, non è prevista la riduzione dello spread che fino alla
scadenza del mutuo resterà invariato e pari a quello di erogazione.
Commissioni e spese. La Banca, qualora sussista un
giustificato motivo, potrà modificare – anche in senso sfavorevole
al mutuatario - le commissioni e spese, percepibili durante l’intera
durata del mutuo rispettando le prescrizioni di legge.
Estinzione anticipata. Il mutuatario ha la facoltà di
rimborsare anticipatamente in tutto o in parte il mutuo.
Obbligazioni. I Mutuatari ed i garanti assumono diversi
obblighi legati alla garanzia ipotecaria (tra cui: pagare ogni
tassa/tributo relativo all’immobile, mantenere ilbene con la
diligenza del “buon padre di famiglia”, informare la Banca di
diritti che i terzi dovessero reclamare sull’immobile) e alla
propria capacità di pagare le rate del mutuo (tra cui: segnalare
alla Banca ogni mutamento della propria situazione economica).
Assicurazione contro i rischi di incendio, fulmine, esplosione,
scoppio e caduta di aeromobile.
I mutuatari ed i garanti sono tenuti ad assicurare l’immobile
ipotecato con vincolo a favore della Banca in relazione al credito
residuo. Qualora non si provveda all’assicurazione potrà provvedere
direttamente la Banca imputando ai Mutuatari/garanti le relative
spese. I mutuatari/garanti devono informare la Banca di ogni
sinistro entro tre giorni.
Risoluzione del contratto di finanziamento. La Banca avrà
diritto di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine ove
ricorrano le ipotesi di cui all'art. 1186 codice civile e di
risolvere il contratto qualora vi siano stati inadempimenti del
mutuatario in relazione:ai documenti da fornire alla banca, al
regolare pagamento delle rate di mutuo e di quant’altro dovuto, agli
obblighi assicurativi ed agli altri obblighi che il cliente si è
assunto in relazione alla garanzia ipotecaria ovvero qualora vi sia
pericolo di pregiudizio per il credito o per la garanzia della
Banca. Nei casi di cui sopra la Banca avrà diritto di chiedere
l’immediato pagamento di ogni suo credito relativo al mutuo.
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