MUTUI CASA: Rinegoziazione Mutui
Cartolarizzati
L’art. 1, comma 2 della Convenzione prevede che per i mutui che
siano stati oggetto di un’operazione di cartolarizzazione con
cessione dei crediti possono altresì aderire alla Convenzione
medesima i soggetti cui siano stati ceduti i crediti. In tal caso
procede alla rinegoziazione il soggetto incaricato della riscossione
dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento. Qualora
non sia possibile l’adesione dell’SPV (Special Purpose Vehicle) alla
Convenzione, si ritiene che la banca originator – nell’ottica di
favorire la più ampia fruibilità alla clientela delle operazioni di
rinegoziazione ai sensi della normativa in parola - può aderire alla
stessa Convenzione anche con riferimento ai predetti mutui. In tal
caso l’accordo di rinegoziazione, concluso tra tale banca ed il
mutuatario, deve prevedere l’impegno della banca originator ad
erogare al mutuatario la differenza tra l’importo della rata
originaria e quello della rata determinata per effetto della
rinegoziazione. Di conseguenza: l’SPV continua a riscuotere
l’importo originariamente convenuto della rata dal mutuatario e la
banca originator provvede a fornire disponibilità al mutuatario
perché questi possa pagare la differenza tra l’importo della rata
originaria e quello derivante dall’accordo di rinegoziazione. In
questa logica si spiega l’estensione al conto di finanziamento
accessorio tenuto da soggetto diverso dal titolare del mutuo
cartolarizzato della garanzia ipotecaria a suo tempo iscritta a
favore del predetto mutuo (cfr. art. 3, comma 6, del DL n. 93/2008).
Come in ogni caso di rinegoziazione, se la società di
cartolarizzazione aderisce alla Convenzione, e quindi la banca invia
le proposte di rinegoziazione anche per i mutui cartolarizzati, la
rinegoziazione determina un allungamento della scadenza effettiva
del mutuo oltre la scadenza legale dei titoli. www.infomutuicasa.com
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