FINANZIAMENTI: Prestito personale
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Con il contratto di prestito
personale una somma viene erogata dalla banca al cliente, che si
impegna a restituirla secondo un piano di ammortamento a tasso fisso
o variabile, a scadenze concordate. Il finanziamento può essere
assistito da garanzie. In questa tipologia di prestito personale
l’importo della rata è comprensivo delle spese d’istruttoria,
incasso rata, comunicazioni trasparenza, crif, ecc. (escluso
l’imposta sostitutiva dello 0,25% per durate superiori ai 18 mesi).
Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:
-impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi
al ribasso, qualora il prestito finalizzato sia a tasso fisso;
-variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche
(commissioni e spese) se contrattualmente previsto.
-possibilità di variazione del tasso di interesse nel caso di mutui
a tasso variabile, in aumento rispetto al tasso di partenza.
Tasso variabile trimestralmente con decorrenza 01/01
- 01/04 - 01/07 - 01/10, calcolato sulla media aritmetica dell’Euribor
365 3 e 6 mesi rispettivamente dei mesi di dicembre, marzo, giugno e
settembre precedenti la data di variazione, rilevati sul quotidiano
“Il Sole 24 Ore” arrotondata al quarto di punto superiore qualora
tale media aritmetica diversa da zero centesimi, oppure diversa da
25 o 50 o 75 centesimi (per il trimestre in corso pari a 5,25) ed
aumentata dai spread.
TASSO APPLICATO
Il richiedente si impegna a rimborsare il prestito alle scadenze
indicate e per gli importi come sopra previsti. L’importo del
Prestito, la sua durata, nonché il numero di rate costanti e
posticipate comprensive di capitale ed interessi sono specificate
nel prospetto “CONDIZIONI”. Trattandosi di finanziamento a tasso
variabile, l’importo della rata indicata nel prospetto “CONDIZIONI”
varierà al variare del tasso. La scadenza della prima rata,
dell’ultima rata, nonché la periodicità delle stesse sono indicate
nel prospetto “CONDIZIONI”.
Trattandosi di Prestito a tasso variabile il tasso di interesse
nominale annuo indicato nel prospetto “CONDIZIONI” è valido fino
alla fine del trimestre in corso. Resta espressamente convenuto che
il tasso nominale annuo del Prestito è variabile trimestralmente con
decorrenza 01/01 – 01/04 – 01/07 – 01/10 di ogni anno, nel senso che
sarà sempre pari alla media aritmetica dell’Euribor 365 tre mesi e
dell’Euribor 365 sei mesi rispettivamente dei mesi di dicembre,
marzo, giugno e settembre precedenti la data di variazione, rilevata
sul quotidiano “IL SOLE-24 ORE” arrotondata al quarto di punto
superiore,
qualora tale media aritmetica sia diversa da zero centesimi oppure
diversa da 25 – 50 o 75 centesimi, ed aumentata di uno spread come
indicato nel presente contratto.
Al variare del tasso nominale annuo di interesse, sarà
corrispondentemente variato anche il TAEG.
DIRITTO DI PEGNO E RITENZIONE
Per il pagamento alle scadenze prefissate, la Banca è investita del
diritto di pegno e di ritenzione su tutti i valori o titoli di
pertinenza del richiedente che siano comunque e per qualsiasi
ragione detenuti dalla Cassa o pervengano ad essa successivamente.
Qualora esistano tra la Banca ed il richiedente più
rapporti o conti di qualsiasi genere e natura, anche di deposito, ha
luogo in ogni caso la compensazione ad ogni suo effetto ancorché i
crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed
esigibili, e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o
formalità, salvo l'avviso di intervenuta compensazione.
CLAUSOLA RISOLUTIVA E DECADENZA DAL TERMINE
Il ritardato pagamento della rata, anche di un solo giorno, darà
diritto alla Banca di applicare interessi di mora nella misura
indicata nel presente contratto per l'intero periodo di ritardato
pagamento, da calcolarsi sull'importo dell'intera rata, dalla data
della scadenza e sino al momento del pagamento.
Il mancato pagamento anche di una sola rata, alla scadenza come
sopra convenuta nonché l’inadempimento di una qualsiasi delle
obbligazioni del richiedente o l'insorgenza di qualunque fatto
pregiudizievole (come, a titolo meramente esemplificativo, protesti,
procedimenti conservativi od esecutivi, ipoteche giudiziali, atti
che diminuiscono la consistenza patrimoniale od economica degli
obbligati, mancato rispetto degli obblighi assunti verso la Banca
con altri contratti di finanziamento) determina a favore della Banca
la facoltà di dichiarare la risoluzione del presente contratto con
conseguente decadenza del termine per il pagamento delle successive
rate, fermo restando il diritto della Banca ad esigere, per il
periodo di ritardato pagamento, gli interessi di mora al tasso
nominale annuo come indicato nelle “CONDIZIONI” presenti sul
frontespizio. Nel caso di risoluzione e/o decadenza dal beneficio
del termine il richiedente sarà obbligato alla immediata
restituzione di quanto dovuto alla Banca per residuo debito oltre
gli interessi di mora conteggiati come sopra indicato. I suddetti
interessi di mora verranno contabilizzati senza capitalizzazione
periodica.
Tra le altre, potete richiedere un preventivo online
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banche e finanziarie operanti in tutto il territorio:
-
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