MUTUO CASA: Legge rinegoziazione mutuo
casa
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Nel Decreto legge di Maggio 2008 numero 93 il governo
ha stabilito una seie di misure dal punto di vista economico e
sociale tali da veniere incontro ai cittadini più in difficoltà a
seguito della grande crisi finanziaria che sta colpendo sia l'Europa
che le Americhe. Uno dei punti cardine del decreto legge è quello
sulla rinegoziazione dei mutui per la casa, ovvero la facoltà per
coloro che hanno acceso un mutuo in un periodo di condizioni
economiche migliori, di poterlo modificare, sia per quanto riguarda
il tasso di interesse, sia per quanto riguarda la sua durata, magari
prevendento un'estinzione ritardata nel tempo previsto e quindi un
abbassamento delle rate.
Ecco in particolare i dettagli del decreto legge nella sezione
riguardante la rinegoziazione dei mutui casa.
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze e
l'Associazione bancaria italiana definiscono con apposita
convenzione, da stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, aperta all'adesione delle banche e
degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le modalita' ed i
criteri di rinegoziazione, anche in deroga, laddove fosse
applicabile, a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 120, comma 2,
del citato decreto legislativo n. 385 del 1993, dei mutui a tasso
variabile stipulati per l'acquisto, la costruzione e la
ristrutturazione dell'abitazione principale anteriormente alla data
di entrata in vigore del presente decreto.
2. La rinegoziazione assicura la riduzione dell'importo delle rate
del mutuo ad un ammontare pari a quello della rata che si ottiene
applicando all'importo originario del mutuo il tasso di interesse
come risultante dalla media aritmetica dei tassi applicati ai sensi
del contratto nell'anno 2006. L'importo della rata cosi' calcolato
rimane fisso per tutta la durata del mutuo.
3. La differenza tra l'importo della rata dovuta secondo il piano di
ammortamento originariamente previsto e quello risultante dall'atto
di rinegoziazione e' addebitata su di un conto di finanziamento
accessorio regolato al tasso che si ottiene in base all'IRS a dieci
anni, alla data di rinegoziazione, maggiorato di uno spread dello
0,50.
4. Nel caso in cui, successivamente alla rinegoziazione effettuata,
la differenza tra l'importo della rata dovuta secondo il piano di
ammortamento originariamente previsto e quello risultante dall'atto
di rinegoziazione generi saldi a favore del mutuatario, tale
differenza e' imputata a credito del mutuatario sul conto di
finanziamento accessorio. Qualora il debito del conto accessorio
risulti interamente rimborsato l'ammortamento del mutuo ha luogo
secondo la rata variabile originariamente prevista.
5. L'eventuale debito risultante dal conto accessorio, alla data di
originaria scadenza del mutuo, e' rimborsato dal cliente sulla base
di rate costanti il cui importo e' uguale all'ammontare della rata
risultante dalla rinegoziazione e l'ammortamento e' calcolato sulla
base dello stesso tasso a cui e' regolato il conto accessorio
purche' piu' favorevole al cliente.
6. Le garanzie gia' iscritte a fronte del mutuo oggetto di
rinegoziazione continuano ad assistere il rimborso, secondo le
modalita' convenute, del debito che risulti alla data di scadenza di
detto mutuo.
7. Le banche e gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106
del decreto legislativo n. 385 del 1993 che aderiscono alla
convenzione di cui al comma 1 formulano ai clienti interessati,
secondo le modalita' definite nella stessa convenzione, la proposta
di rinegoziazione entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto. L'accettazione della proposta e' comunicata
dal mutuatario alla banca o all'intermediario finanziario entro tre
mesi dalla comunicazione della proposta stessa. La rinegoziazione
del mutuo esplica i suoi effetti a decorrere dalla prima rata in
scadenza successivamente al 1° gennaio 2009.
8. Le operazioni di rinegoziazione dei mutui sono esenti da imposte
e tasse di alcun genere e per esse le banche e gli intermediari
finanziari non applicano costi nei riguardi dei clienti.www.infomutuicasa.com
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