LEGGE SU FONDI COMUNI INVESTIMENTO
IMMOBILIARE
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Art. 5.
Disposizioni in materia di fondi comuni d'investimento immobiliare
1. All'articolo 1, comma 1, del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, alla lettera j), dopo le parole:
"in monte;" sono aggiunte le seguenti: "il patrimonio del fondo, sia
aperto che chiuso, può essere raccolto mediante una o più emissioni di
quote;".
1-bis. All'articolo 37, comma 1, del testo unico di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera d), è
aggiunta la seguente:
"d-bis) alle condizioni e alle modalità con le quali devono essere
effettuati gli acquisti o i conferimenti dei beni, sia in fase
costitutiva che in fase successiva alla costituzione del fondo, nel
caso di fondi che investano esclusivamente o prevalentemente in beni
immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società
immobiliari;".
1-ter. All'articolo 37, comma 2, del testo unico di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la lettera b) è
sostituita dalle seguenti:
"b) le cautele da osservare, con particolare riferimento
all'intervento di esperti indipendenti nella valutazione dei beni, nel
caso di cessioni o conferimenti di beni al fondo chiuso effettuati dai
soci della società di gestione o dalle società facenti parte del
gruppo cui essa appartiene, comunque prevedendo un limite percentuale
rispetto all'ammontare del patrimonio del fondo, e nel caso di
cessioni dei beni del fondo ai soggetti suddetti;";
"b-bis) i casi in cui è possibile derogare alle norme prudenziali di
contenimento e di frazionamento del rischio stabilite dalla Banca
d'Italia, avendo riguardo anche alla qualità e all'esperienza
professionale degli investitori; nel caso dei fondi previsti alla
lettera d-bis) del comma 1 dovrà comunque prevedersi che gli stessi
possano assumere prestiti sino a un valore di almeno il 60 per cento
del valore degli immobili, dei diritti reali immobiliari e delle
partecipazioni in società immobiliari e del 20 per cento per gli altri
beni nonché che possano svolgere operazioni di valorizzazione dei beni
medesimi;"
2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle
finanze, la Banca d'Italia e la CONSOB adottano, ciascuno per quanto
di competenza, le modifiche ai regolamenti e ai provvedimenti
necessari per dare attuazione a quanto disposto dai commi 1, 1-bis e
1-ter.
3. Fino all'emanazione dei regolamenti e provvedimenti previsti dal
comma 2, alle società di gestione del risparmio continuano ad
applicarsi le disposizioni vigenti in quanto compatibili con quanto
disposto dai commi 1, 1-bis, e 1-ter. 4. Le società di gestione
del risparmio, relativamente ai fondi già istituiti alla data di
entrata in vigore del presente decreto, possono optare per
l'applicazione del regime, ivi incluso quello fiscale, previsto dal
presente decreto, dandone comunicazione alle competenti autorità entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso. |