MUTUI: Interessi di Mora BNL
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Interessi di mora Bnl. Ogni somma dovuta per qualsiasi titolo in
dipendenza del contratto, rimasta non pagata, produrrà di pieno
diritto, dal giorno della scadenza, gli interessi di mora a carico
del mutuatario e a favore della Banca, interessi non suscettibili di
capitalizzazione periodica. Il tasso di mora verrà stabilito
trimestralmente (dal 1° gennaio al 31 marzo, dal 1° aprile al 30
giugno, dal 1° luglio al 30 settembre e dal 1° ottobre al 31
dicembre di ogni anno), in misura pari al tasso effettivo globale
medio, riferito ad anno, aumentato della metà, per le operazioni
appartenenti alla categoria "Mutui" praticato dalle banche e dagli
intermediari finanziari, rilevato trimestralmente ai sensi della
legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di
usura. Gli interessi di mora decorreranno di pieno diritto, senza
bisogno di alcuna intimazione né messa in mora, ma per il solo fatto
dell'avvenuta scadenza dei termini, senza pregiudizio della facoltà
della Banca di ritenere il mutuatario decaduto dal beneficio del
termine o di risolvere il contratto e di ottenere, quindi, il
rimborso totale delle somme dovutele per capitale residuo,
interessi, spese e accessori.
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