MUTUI: interessi di mora e decadenza
del Mutuo
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I Mutui per la casa sono uno degli investimenti e
delle spese maggiori che mai affronteremo nella nostra intera vita e
per tale motivo dobbiamo scegliere con molta attenzione quale
tipologia di mutuo andremo a scegliere. Uno degli aspetti molto
importanti da considerare quando accendiamo un contratto di mutuo è
sapere e conoscere quali sono le eventuali clausole allegate al
contratto, come ad esempio gli interessi di mora e la decadenza del
contratto.
Analizziamo questi due aspetti. Ogni somma
dovuta per qualsiasi titolo in dipendenza del presente contratto e
non pagata, produrrà di pieno diritto dal giorno della scadenza
l'interesse di mora a carico della Parte mutuataria e a favore della
Banca. Il tasso di mora é pattuito nella misura massima di 2 (due)
punti in più del tasso convenuto, comunque nel rispetto dei limiti
fissati dalla legge 7.3.96 n. 108 e successive modifiche ed
integrazioni, con decorrenza dal giorno dell'inadempienza a quello
dell'effettivo pagamento. Inoltre la Parte mutuataria incorrerà
nella decadenza dal beneficio del termine, ricorrendo le fattispecie
previste dalle disposizioni dell'art. 1186 del codice civile. Le
parti convengono espressamente che il contratto si intenderà risolto
di diritto, nel caso che l'ipoteca concessa non possa conseguire,
per qualsiasi ragione il 1° grado di iscrizione.
In aggiunta a quanto sopra, la Banca ha il diritto di risolvere il
contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. qualora, fermo restando
quanto previsto dall’art. 40, comma 2, del T.U., qualsiasi delle
obbligazioni della Parte Mutuataria di cui all’articolo 3 (termini –
interessi e modalità di rimborso), 5 (interessi di mora e
decadenza), 9 (condizioni e spese) e 11 (assicurazione obbligatoria
immobile ipotecato) sia totalmente o parzialmente inadempiuta.
La parte mutuataria, ai fini e per gli effetti di
cui all’art. 2742 del Codice Civile, dovrà mantenere assicurato
contro i danni dell’incendio e del fulmine, per tutta la durata del
presente contratto, l’immobile sopra descritto, con polizza
vincolata a favore della Banca mutuante presso Compagnia
assicuratrice di gradimento della stessa.
Qualora non venisse effettuato il pagamento dei premi dovuti alla
Compagnia assicuratrice, la Banca mutuante si riserva la facoltà di
provvedervi, anche senza il preventivo avviso, per conto della parte
mutuataria, la quale dovrà tempestivamente rimborsare le somme
anticipate, maggiorate di interessi calcolati al tasso previsto al
precedente art. 3.
Come avete potuto ben capire, gli aspetti del
contratto sono davvero molto importanti e vi vincoleranno per tutta
la durate del contratto di mutuo. Scegliete quindi il vostro
finanziamento per la casa in modo consapevole e valutate ogni
singolo aspetto per non avere sorprese in futuro.
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