MUTUO: Estinzione anticipata Mutui
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Una delle possibilità che vengono offerte dalle banche quando si
accende un finanziamento ed in particolare un Mutuo, è la
possibilità di estinguere anticipatamente il mutuo, senza più dover
continuare a pagare le rate per molti anni. In sostanza l'estinzione
del mutuo si esplica nel pagamento all'ente finanziatore
dell'ammontare residuale del mutuo, ammontare con cui si mette fine
al contratto di mutuo casa.
Se il cliente desidera estinguere, totalmente o anche
parzialmente, il mutuo prima della scadenza, ad esempio perché
procede alla vendita dell’immobile, può farlo senza pagare nessuna
penale di estinzione, per i mutui stipulati: a partire dal 2
febbraio 2007, con banche per l’acquisto della prima casa;
a partire dal 3 aprile 2007, con banche o altri istituti mutuanti
per l’acquisto o la ristrutturazione di unità
immobiliari, adibite ad abitazione o allo svolgimento della propria
attività economica o professionale (studio, negozio, …) da parte di
persone fisiche (famiglie, lavoratori autonomi, professionisti, …).
Le stesse regole si applicano anche ai mutui accollati a seguito di
frazionamento.
Per questi stessi tipi di mutuo, stipulati in precedenza, la misura
della penale originariamente prevista in contratto è ridotta grazie
ad un Accordo siglato dall’ABI e dalle Associazioni dei consumatori
il 2 maggio 2007. Poiché l’importo della penale da pagare dipende da
una pluralità di fattori.
Per beneficiare della riduzione della penale agli importi
predeterminati dall’Accordo, il cliente deve inviare alla banca,
insieme con la richiesta, una dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà con cui vengono segnalati gli elementi più rilevanti del
contratto per cui si richiede la riduzione della penale.
Ecco due esempi di mutui stipulati prima del 2 febbraio 2007:
• nel caso di un mutuo a tasso variabile, se il capitale rimasto da
rimborsare ammonta a 50.000 euro, l’estinzione anticipata comporta
il pagamento di una penale massima di 250 euro (ossia lo 0,50% del
capitale residuo);
• nel caso di un mutuo a tasso fisso contratto a partire
dall’1/1/2001, se il capitale rimasto da rimborsare ammonta a 50.000
euro, la penale massima è pari a 950 euro (ossia l’1,90% del
capitale residuo). www.infomutuicasa.com
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