>>>Modulo Calcola Preventivo Mutuo
>>>Modulo
Calcola Preventivo Prestito
1. Ai sensi dell'art. 1, comma 357, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, ai fini del presente decreto per «apparecchio televisivo digitale
con sintonizzatore digitale integrato» (di seguito denominato
«apparecchio televisivo digitale») si intende qualunque apparecchio
atto o adattabile alla ricezione dei segnali televisivi digitali.
2. Il presente decreto prescrive le caratteristiche
tecniche minime cui deve rispondere l'apparecchio televisivo digitale
per poter consentire all'acquirente di accedere ai benefici previsti
dall'art. 1, comma 357, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n.
296.
3. Restano invariate le norme vigenti per l'immissione
sul mercato.
Art. 2.
Caratteristiche minime degli apparecchi televisivi
digitali.
1. Le caratteristiche minime che devono possedere gli
apparecchi televisivi digitali, per poter usufruire delle agevolazioni
di cui all'art. 1, sono riportate nell'allegata Tabella A.
Art. 3.
Neutralita' tecnologica.
1. L'apparecchio televisivo digitale deve consentire
la ricezione di programmi digitali in chiaro e senza costi aggiuntivi
per l'utente da almeno una delle piattaforme tecnologiche di
diffusione via etere terrestre, via cavo o via satellite.
Art. 4.
Documentazione tecnica e ulteriori prestazioni.
1. L'apparecchio televisivo digitale deve essere
corredato da documentazione tecnica che ne dichiari il possesso delle
caratteristiche minime indicate nel presente decreto, nonche' da una
scheda sintetica che ne indichi in modo chiaro ed intelleggibile le
principali caratteristiche aggiuntive.
2. Nel caso di apparecchi televisivi digitali con
schermo integrato devono essere rispettate le norme dell'art. 24 della
direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
3. Nel caso di prestazioni di interattivita', queste
devono essere fornite attraverso una interfaccia di programmazione
aperta e riconosciuta tale, conforme alle norme pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee ai sensi dell'art. 18 della
direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7
marzo 2002 e delle comunicazioni della Commissione europea COM(2004)
541 del 30 luglio 2004 e COM(2006) 37 del 2 febbraio 2006.
Art. 5.
Informativa ai clienti.
1. Le imprese produttrici di apparecchi televisivi
digitali, nonche' i rivenditori dei medesimi devono dare al cliente la
necessaria informazione sulla possibilita' di usufruire
dell'agevolazione di cui all'art. 1, comma 357, della legge 27
dicembre 2006,n. 296 nonche' sulle caratteristiche dell'apparecchio
sia per i requisiti minimi previsti dal presente decreto sia per le
principali funzionalita' aggiuntive.
Art. 6.
Formazione dell'elenco degli apparecchi che possono
godere delle agevolazioni
1. A cura del Ministero delle comunicazioni, sul sito
www.comunicazioni.it, e' pubblicato un elenco aggiornato degli
apparecchi ammessi all'incentivo.
2. I soggetti responsabili dell'immissione sul mercato
e interessati all'iscrizione di modelli di apparecchi televisivi
digitali nell'elenco di cui al comma 1, devono presentare al Ministero
delle comunicazioni - Istituto superiore delle comunicazioni e delle
tecnologie delle informazioni, viale America 201, 00144 Roma, una
dichiarazione, sotto la propria responsabilita', di conformita' alle
caratteristiche di cui alla tabella A, secondo il facsimile allegato
al presente decreto, corredato della documentazione indicata nel
facsimile stesso.
Art. 7.
Detrazione ai fini dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche.
1. La detrazione dall'imposta lorda per una quota pari
al 20 per cento delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2007 ed
effettivamente rimaste a carico, fino ad un importo massimo delle
stesse di mille euro spetta, per l'acquisto di un apparecchio
televisivo digitale compreso nell'elenco di cui all'art. 6, agli
utenti che sono in regola con il pagamento del canone di abbonamento
di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito
dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, per l'anno 2007.
2. Ai fini dei controlli concernenti la detrazione,
gli utenti devono conservare ed esibire, su richiesta degli Uffici
dell'Agenzia delle entrate, la ricevuta del bollettino di pagamento
del canone di abbonamento per l'anno 2007, la fattura o lo scontrino
fiscale rilasciato per l'acquisto dell'apparecchio televisivo recante
i dati identificativi dell'acquirente e dal quale risulti la marca e
il modello dall'apparecchio medesimo.
Art. 8.
Disposizioni finali.
1. Il presente decreto si applica a tutti gli
apparecchi televisivi digitali, compresi nell'elenco di cui all'art.
6, acquistati a partire dalla data della sua entrata in vigore e sino
al 31 dicembre 2007. Si applica, altresi', a tutti gli apparecchi
televisivi digitali, che siano stati acquistati a decorrere dal 1°
gennaio 2007, purche' compresi nell'elenco di cui all'art. 6.
2. Dalla detrazione fiscale di cui al presente decreto
sono esclusi gli apparati di cui all'art. 1, comma 572, della legge 23
dicembre 2005, n. 266 acquistati nell'anno 2007 dagli abbonati al
servizio di radiodiffusione delle regioni autonome della Sardegna e
della Valle d'Aosta usufruendo del contributo di cui al medesimo art.
1, comma 572.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti
organi di controllo secondo la normativa vigente e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.