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22 settembre, 2018




 
 

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1. Ai sensi dell'art. 1, comma 357, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai fini del presente decreto per «apparecchio televisivo digitale con sintonizzatore digitale integrato» (di seguito denominato «apparecchio televisivo digitale») si intende qualunque apparecchio atto o adattabile alla ricezione dei segnali televisivi digitali.

2. Il presente decreto prescrive le caratteristiche tecniche minime cui deve rispondere l'apparecchio televisivo digitale per poter consentire all'acquirente di accedere ai benefici previsti dall'art. 1, comma 357, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Restano invariate le norme vigenti per l'immissione sul mercato.

Art. 2.

Caratteristiche minime degli apparecchi televisivi digitali.

1. Le caratteristiche minime che devono possedere gli apparecchi televisivi digitali, per poter usufruire delle agevolazioni di cui all'art. 1, sono riportate nell'allegata Tabella A.

Art. 3.

Neutralita' tecnologica.

1. L'apparecchio televisivo digitale deve consentire la ricezione di programmi digitali in chiaro e senza costi aggiuntivi per l'utente da almeno una delle piattaforme tecnologiche di diffusione via etere terrestre, via cavo o via satellite.

Art. 4.

Documentazione tecnica e ulteriori prestazioni.

1. L'apparecchio televisivo digitale deve essere corredato da documentazione tecnica che ne dichiari il possesso delle caratteristiche minime indicate nel presente decreto, nonche' da una scheda sintetica che ne indichi in modo chiaro ed intelleggibile le principali caratteristiche aggiuntive.

2. Nel caso di apparecchi televisivi digitali con schermo integrato devono essere rispettate le norme dell'art. 24 della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

3. Nel caso di prestazioni di interattivita', queste devono essere fornite attraverso una interfaccia di programmazione aperta e riconosciuta tale, conforme alle norme pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee ai sensi dell'art. 18 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002 e delle comunicazioni della Commissione europea COM(2004) 541 del 30 luglio 2004 e COM(2006) 37 del 2 febbraio 2006.

Art. 5.

Informativa ai clienti.

1. Le imprese produttrici di apparecchi televisivi digitali, nonche' i rivenditori dei medesimi devono dare al cliente la necessaria informazione sulla possibilita' di usufruire dell'agevolazione di cui all'art. 1, comma 357, della legge 27 dicembre 2006,n. 296 nonche' sulle caratteristiche dell'apparecchio sia per i requisiti minimi previsti dal presente decreto sia per le principali funzionalita' aggiuntive.

Art. 6.

Formazione dell'elenco degli apparecchi che possono godere delle agevolazioni

1. A cura del Ministero delle comunicazioni, sul sito www.comunicazioni.it, e' pubblicato un elenco aggiornato degli apparecchi ammessi all'incentivo.

2. I soggetti responsabili dell'immissione sul mercato e interessati all'iscrizione di modelli di apparecchi televisivi digitali nell'elenco di cui al comma 1, devono presentare al Ministero delle comunicazioni - Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie delle informazioni, viale America 201, 00144 Roma, una dichiarazione, sotto la propria responsabilita', di conformita' alle caratteristiche di cui alla tabella A, secondo il facsimile allegato al presente decreto, corredato della documentazione indicata nel facsimile stesso.

Art. 7.

Detrazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

1. La detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 20 per cento delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2007 ed effettivamente rimaste a carico, fino ad un importo massimo delle stesse di mille euro spetta, per l'acquisto di un apparecchio televisivo digitale compreso nell'elenco di cui all'art. 6, agli utenti che sono in regola con il pagamento del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, per l'anno 2007.

2. Ai fini dei controlli concernenti la detrazione, gli utenti devono conservare ed esibire, su richiesta degli Uffici dell'Agenzia delle entrate, la ricevuta del bollettino di pagamento del canone di abbonamento per l'anno 2007, la fattura o lo scontrino fiscale rilasciato per l'acquisto dell'apparecchio televisivo recante i dati identificativi dell'acquirente e dal quale risulti la marca e il modello dall'apparecchio medesimo.

Art. 8.

Disposizioni finali.

1. Il presente decreto si applica a tutti gli apparecchi televisivi digitali, compresi nell'elenco di cui all'art. 6, acquistati a partire dalla data della sua entrata in vigore e sino al 31 dicembre 2007. Si applica, altresi', a tutti gli apparecchi televisivi digitali, che siano stati acquistati a decorrere dal 1° gennaio 2007, purche' compresi nell'elenco di cui all'art. 6.

2. Dalla detrazione fiscale di cui al presente decreto sono esclusi gli apparati di cui all'art. 1, comma 572, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 acquistati nell'anno 2007 dagli abbonati al servizio di radiodiffusione delle regioni autonome della Sardegna e della Valle d'Aosta usufruendo del contributo di cui al medesimo art. 1, comma 572.

Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo secondo la normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 
 

 

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