Deduzioni Irap 2009
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Deduzione dall'IRES e dall'IRPEF della quota di IRAP
relativa al costo del lavoro e degli interessi
1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008,
e' ammesso in deduzione ai sensi dell'articolo 99, comma 1, del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il D.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, un importo pari al
10 per cento dell'imposta regionale sulle attivita' produttive
determinata ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, forfetariamente riferita
all'imposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi e
oneri assimilati al netto degli interessi attivi e proventi
assimilati ovvero delle spese per il personale dipendente e
assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell'articolo
11, commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del medesimo decreto
legislativo n. 446 del 1997.
2. In relazione ai periodi d'imposta anteriori a quello in corso al
31 dicembre 2008, per i quali e' stata comunque presentata, entro il
termine di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, istanza per il rimborso della
quota delle imposte sui redditi corrispondente alla quota dell'IRAP
riferita agli interessi passivi ed oneri assimilati ovvero alle
spese per il personale dipendente e assimilato, i contribuenti hanno
diritto, con le modalita' e nei limiti stabiliti al comma 4, al
rimborso per una somma fino ad un massimo del 10 per cento dell'IRAP
dell'anno di competenza, riferita forfetariamente ai suddetti
interessi e spese per il personale, come determinata ai sensi del
comma 1.
3. I contribuenti che alla data di entrata in vigore del presente
decreto non hanno presentato domanda hanno diritto al rimborso
previa presentazione di istanza all'Agenzia delle entrate,
esclusivamente in via telematica, qualora sia ancora pendente il
termine di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
4. Il rimborso di cui al comma 2 e' eseguito secondo l'ordine
cronologico di presentazione delle istanze di cui ai commi 2 e 3,
nel rispetto dei limiti di spesa pari a 100 milioni di euro per
l'anno 2009, 500 milioni di euro per il 2010 e a 400 milioni di euro
per l'anno 2011. Ai fini dell'eventuale completamento dei rimborsi,
si provvedera' all'integrazione delle risorse con successivi
provvedimenti legislativi. Con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita' di
presentazione delle istanze ed ogni altra disposizione di attuazione
del presente articolo.
4-bis. Le disposizioni recate dall'articolo 3 del decreto-legge 23
ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2008, n. 201, si applicano altresi' per tutti i soggetti
residenti o aventi domicilio nei territori maggiormente colpiti
dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002 e individuati con decreti
del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 e 15 novembre
2002 e del 9 gennaio 2003, pubblicati, rispettivamente, nella
Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2002, n. 272 del 20
novembre 2002 e n. 16 del 21 gennaio 2003. A tal fine e' autorizzata
la spesa di 59,4 milioni di euro per l'anno 2009, di 32 milioni di
euro per l'anno 2010, di 7 milioni di euro per l'anno 2011 e di 4
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2019. Le risorse
di cui al periodo precedente sono iscritte in un apposito fondo
istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.
4-ter. All'onere derivante dal comma 4-bis, pari a 59,4 milioni di
euro per l'anno 2009, a 32 milioni di euro per l'anno 2010, a 7
milioni di euro per l'anno 2011 e a 4 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2012 al 2019, si provvede mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate,
per un importo, al fine di compensare gli effetti in termini di
indebitamento netto, pari a 178,2 milioni di euro per l'anno 2009,
64 milioni di euro per l'anno 2010, 7 milioni di euro per l'anno
2011 e 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2019.
4-quater. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: « e 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2009 e
2010 »;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La detrazione
relativa all'anno 2010 non rileva ai fini della determinazione
dell'acconto IRPEF per l'anno 2011 ».
4-quinquies. Il fondo di cui all'articolo 5, comma 4, del
decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, e' ridotto di 1,3 milioni di
euro per l'anno 2010 e di 4,7 milioni di euro per l'anno 2011.
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