DECRETO BERSANI: Recupero Base
imponibile
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Ecco un estratto dal Decreto Bersani in
tema di concorrenza e trasparenza riguardante il recupero della
base imponibile. 1. Nella Tabella A, Parte III, allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
concernente i beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento,
sono soppresse le voci di cui ai numeri 62), 64), 123-bis),
127-decies) e la voce numero 122) e' sostituita dalla
seguente: «122) prestazioni di servizi relativi alla fornitura e
distribuzione di calore-energia per uso domestico, derivante
dall'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;».
2. Ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, un'area e' da considerare fabbricabile se
utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico
generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione
della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
3. All'articolo 47, comma 4, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, le parole: «gli utili relativi alla
partecipazione al capitale o al patrimonio, ai titoli e agli strumenti
finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a),
corrisposti» sono sostituite dalle seguenti: «gli utili provenienti».
4. Le disposizioni del comma precedente si applicano a decorrere
dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
5. All'articolo 102, comma 3, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, le parole: «La misura stessa può essere elevata
fino a due volte, per ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i
beni sono entrati in funzione per la prima volta e nei due
successivi;» sono sostituite dalle seguenti: «Fatta eccezione per i
beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), la misura
stessa può essere elevata fino a due volte per ammortamento anticipato
nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione e nei due
successivi;».
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano a decorrere dal
periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto anche per i beni di cui all'articolo 164, comma 1,
lettera b), del citato testo unico, acquistati nel corso di
precedenti periodi di imposta.
7. Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili, il
costo dei fabbricati strumentali deve essere assunto al netto del
costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne
costituiscono pertinenza. Il costo delle predette aree e' quantificato
in misura pari al maggiore tra quello esposto in bilancio e quello
corrispondente al 20 per cento e, per i fabbricati industriali, al 30
per cento del costo complessivo.
8. Le disposizioni del comma 7 si applicano a decorrere dal periodo
d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto
anche per le quote di ammortamento relative ai fabbricati costruiti o
acquistati nel corso di periodi di imposta precedenti.
9. All'articolo 115, comma 3, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le
perdite fiscali dei soci relative agli esercizi anteriori all'inizio
della tassazione per trasparenza non possono essere utilizzate per
compensare i redditi imputati dalle società partecipate.».
10. All'articolo 116, comma 2, del medesimo testo unico, dopo le
parole: «del terzo» sono aggiunte le seguenti: «e del quarto». 11. Le
disposizioni di cui ai commi 9 e 10 hanno effetto dal periodo
d'imposta dei soci in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto e con riferimento ai redditi delle società
partecipate relativi a periodi di imposta chiusi a partire dalla
predetta data.
12. All'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) dopo le parole «primi tre periodi d'imposta» sono aggiunte
le seguenti «dalla data di costituzione»;
2) in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «a condizione che
si riferiscano ad una nuova attività produttiva»;
b) al comma 3, la lettera a) e' soppressa.
13. Le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta prive dei
requisiti di cui all'articolo 84, comma 2, del predetto testo unico,
come modificato dal comma 12, formatesi in esercizi precedenti a
quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e
non ancora utilizzate alla medesima data, possono essere computate in
diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi a quello di
formazione, con le modalità previste al comma 1 del medesimo articolo
84, ma non oltre l'ottavo.
14. Le disposizioni della lettera b) del comma 12 si
applicano ai soggetti le cui partecipazioni sono acquisite da terzi a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
15. L'articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
e' abrogato. Il periodo precedente ha effetto per gli atti pubblici
formati e le scritture private autenticate a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
16. All'articolo 116 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo periodo del comma 1 e' soppresso;
b) al comma 2 e' aggiunto il seguente periodo: «Le
plusvalenze di cui all'articolo 87 e gli utili di cui all'articolo 89,
commi 2 e 3, concorrono a formare il reddito imponibile nella misura
indicata, rispettivamente, nell'articolo 58, comma 2, e nell'articolo
59.».
17. Le disposizioni del comma 16 si applicano a decorrere dal
periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
18. All'articolo 101, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, le parole: «lettere a), b) e
c),» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a) e
b),».
19. Le disposizioni del comma 18 si applicano a decorrere dal
periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
20. All'articolo 93 del testo unico delle imposte sui redditi
approvato, con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, il comma 3 e' soppresso.
21. Le disposizioni del comma precedente si applicano a decorrere
dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
22. Nel testo unico delle imposte sui redditi approvato, con
decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1986, n. 917,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. L'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato
per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri
deducibili indicati nell'articolo 10, nonche' delle deduzioni
effettivamente spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12, e per i non
residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato.»;
b) nell'articolo 24, comma 3, e' soppresso l'ultimo
periodo.
23. Nell'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre
1986, n. 917, il comma 4-bis e' soppresso.
24. All'articolo 25, comma 1, primo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole:
«o nell'interesse di terzi» sono aggiunte le seguenti: «o per
l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere,».
25. All'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, la lettera g-bis) e' soppressa.
26. La disposizione di cui al comma 25 si applica alle azioni la
cui assegnazione ai dipendenti si effettua successivamente alla data
di entrata in vigore del presente decreto.
27. L'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e' sostituito dal seguente:
«Art. 8 (Determinazione del reddito complessivo). - 1.
Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni
categoria che concorrono a formarlo. Non concorrono a formare il
reddito complessivo dei percipienti i compensi non ammessi in
deduzione ai sensi dell'articolo 60.
2. Le perdite delle società in nome collettivo ed in
accomandita semplice di cui all'articolo 5, nonche' quelle delle
società semplici e delle associazioni di cui allo stesso articolo
derivanti dall'esercizio di arti e professioni, si imputano a ciascun
socio o associato nella proporzione stabilita dall'articolo 5. Per le
perdite della società in accomandita semplice che eccedono l'ammontare
del capitale sociale la presente disposizione si applica nei soli
confronti dei soci accomandatari.
3. Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e
quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e
in accomandita semplice nonche' quelle derivanti dall'esercizio di
arti e professioni, anche esercitate attraverso società semplici e
associazioni di cui all'articolo 5, sono computate in diminuzione dai
relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta e per la differenza
nei successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova
capienza in essi. Si applicano le disposizioni del comma 2
dell'articolo 84 e, limitatamente alle società in nome collettivo ed
in accomandita semplice, quelle di cui al comma 3 del citato articolo
84.».
28. Le disposizioni del comma 27 si applicano ai redditi e alle
perdite realizzati dal periodo di imposta in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
29. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 54:
1) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Concorrono a formare il reddito le plusvalenze
e le minusvalenze dei beni strumentali, esclusi gli immobili e gli
oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione, se:
a) sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
b) sono realizzate mediante il risarcimento, anche in
forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
c) i beni vengono destinati al consumo personale o
familiare dell'esercente l'arte o la professione o a finalità estranee
all'arte o professione.
1-ter. Si considerano plusvalenza o minusvalenza la
differenza, positiva o negativa, tra il corrispettivo o l'indennità
percepiti e il costo non ammortizzato ovvero, in assenza di
corrispettivo, la differenza tra il valore normale del bene e il costo
non ammortizzato.
1-quater. Concorrono a formare il reddito i
corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di
elementi immateriali comunque riferibili all'attività artistica o
professionale.»;
2) nel comma 5, dopo il primo periodo, e' aggiunto il seguente:
«Le predette spese sono integralmente deducibili se sostenute dal
committente per conto del professionista e da questi addebitate nella
fattura.»;
b) nell'articolo 17, comma 1, dopo la lettera g-bis)
e' aggiunta la seguente: «g-ter) corrispettivi di cui
all'articolo 54, comma 1-quater, se percepiti in unica
soluzione;».
30. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le
disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 165 del testo unico
delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono intendersi riferite anche
ai crediti d'imposta relativi ai redditi di cui al comma 8-bis
dell'articolo 51 del medesimo testo unico.
31. L'articolo 188 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e' abrogato.
32. Nei periodi di imposta in cui i termini di versamento di
contributi deducibili dal reddito o che non concorrono a formarlo sono
sospesi in conseguenza di calamità pubbliche, resta ferma la
deducibilità degli stessi, se prevista da disposizioni di legge; detti
contributi non sono ulteriormente dedotti o esclusi dal reddito nel
periodo di imposta in cui sono versati. In via transitoria detti
contributi sono dedotti o esclusi dal reddito nei periodi di imposta
in cui sono versati solo se la deduzione o esclusione dal reddito non
e' stata già effettuata nei periodi di imposta, antecedenti a quello
di entrata in vigore della presente norma, in cui il versamento degli
stessi e' stato sospeso in conseguenza di calamità pubbliche.
33. Sono abrogati: l'articolo 13, comma 1 della legge 27 dicembre
1997, n. 449; l'articolo 11 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;
l'articolo 28 della legge 13 maggio 1999, n. 133; l'articolo 3, comma
2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46.
34. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212,
nella determinazione dell'acconto dovuto ai fini dell'imposta sul
reddito delle società per il periodo di imposta in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto, si assume, quale imposta del
periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le
disposizioni del presente decreto; eventuali conguagli sono versati
insieme alla seconda ovvero unica rata dell'acconto. |