DECRETO BERSANI: Personale Enti
Regionali
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Ecco un estratto dal Decreto Bersani in
tema di concorrenza e trasparenza riguardante Personale Enti
Regionali 1. Il comma 204 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2005, n. 266, e' sostituito dai seguenti:
«204. Per le amministrazioni regionali e gli enti locali di cui
al comma 198, in caso di mancato conseguimento degli obiettivi di
risparmio di spesa ivi previsti, e' fatto divieto di procedere ad
assunzioni di personale a qualsiasi titolo. Ai fini del monitoraggio e
della verifica degli adempimenti di cui al citato comma 198, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare previo
accordo tra Governo, regioni ed autonomie locali da concludere in sede
di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, entro il 30 settembre 2006, viene costituito
un tavolo tecnico con rappresentanti del sistema delle autonomie
designati dai relativi enti esponenziali, del Ministero dell'economia
e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento degli affari regionali, con l'obiettivo di:
a) acquisire, per il tramite del Ministero
dell'economia e delle finanze, la documentazione da parte degli enti
destinatari della norma, certificata dall'organo di revisione
contabile, delle misure adottate e dei risultati conseguiti;
b) fissare specifici criteri e modalità operative,
anche campionarie per i comuni con popolazione inferiore a 30.000
abitanti e per le comunità montane con popolazione inferiore a 50.000
abitanti, per il monitoraggio e la verifica dell'effettivo
conseguimento, da parte degli enti, dei previsti risparmi di spesa;
c) verificare, sulla base dei criteri e delle modalità
operative di cui alla lettera b) e della documentazione
ricevuta, la puntuale applicazione della disposizione ed i casi di
mancato adempimento;
d) elaborare analisi e proposte operative dirette al
contenimento strutturale della spesa di personale per gli enti
destinatari del comma 198.
204-bis. Le risultanze delle operazioni di verifica
del tavolo tecnico di cui al comma 204 sono trasmesse con cadenza
annuale, alla Corte dei conti, anche ai fini del referto sul costo del
lavoro pubblico di cui al titolo V del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165. Il mancato invio della documentazione di cui alla
lettera a) del comma 204 da parte degli enti comporta, in
ogni caso, il divieto di assunzione a qualsiasi titolo.». |