Evasione fiscale: DECRETO BERSANI
EVASIONE FISCALE
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Ecco un estratto dal Decreto Bersani in
tema di concorrenza e trasparenza riguardante L'evazione Fiscale
1. All'articolo 74-quater del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 6 e' aggiunto, in
fine, il seguente: «6-bis. Ai fini dell'applicazione
dell'aliquota IVA, le consumazioni obbligatorie nelle discoteche e
sale da ballo si considerano accessorie alle attività di
intrattenimento o di spettacolo ivi svolte.».
2. Nel terzo comma dell'articolo 54 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l'ultimo periodo e'
aggiunto il seguente: «Per le cessioni aventi ad oggetto beni immobili
e relative pertinenze, la prova di cui al precedente periodo s'intende
integrata anche se l'esistenza delle operazioni imponibili o
l'inesattezza delle indicazioni di cui al comma precedente sono
desunte sulla base del valore normale dei predetti beni, determinato
ai sensi dell'articolo 14 del presente decreto.».
3. Nel comma 1 dell'articolo 39 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, alla lettera d), dopo
l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: «Per le cessioni aventi ad
oggetto beni immobili ovvero la costituzione o il trasferimento di
diritti reali di godimento sui medesimi beni, la prova di cui al
precedente periodo s'intende integrata anche se l'infedeltà dei
relativi ricavi viene desunta sulla base del valore normale dei
predetti beni, determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del
testo unico delle imposte sui redditi».
4. L'articolo 15 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e'
abrogato.
5. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche
alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera,
rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle
imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di
immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un
altro subappaltatore.».
6. Il comma precedente si applica alle prestazioni effettuate
successivamente alla data di autorizzazione della misura ai sensi
dell'articolo 27 della Direttiva 77/388/CEE del 17 maggio 1977.
7. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dopo l'articolo 10-bis
sono inseriti i seguenti:
«Articolo 10-ter (Omesso versamento di IVA).
- 1. La disposizione di cui all'articolo 10-bis si applica,
nei limiti ivi previsti, anche a chiunque non versa l'imposta sul
valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il
termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta
successivo.
Articolo 10-quater (Indebita compensazione).
- 1. La disposizione di cui all'articolo 10-bis si applica,
nei limiti ivi previsti, anche a chiunque non versa le somme dovute,
utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti o
inesistenti.».
8. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, primo comma, i numeri 8) e 8-bis)
sono sostituiti dai seguenti:
«8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni
e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle
destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti
urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e di
fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni
mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e
affittati;
8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di
fabbricato, escluse quelle effettuate, entro cinque anni dalla data di
ultimazione della costruzione o dell'intervento, dalle imprese
costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche
tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31,
primo comma, lettere c), d) ed e) della
legge 5 agosto 1978, n. 457;»;
b) all'articolo 19-bis1, comma 1, lettera i),
primo periodo, le parole «o la rivendita» sono soppresse;
c) all'articolo 36, terzo comma, e' soppresso l'ultimo
periodo;
d) nell'allegata Tabella A, parte III, il n. 127-ter
e' soppresso.».
9. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma
precedente, in relazione al mutato regime fiscale delle stesse,
l'imposta dovuta per effetto della rettifica di cui all'articolo 19-bis2
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
e' versata in tre rate annuali da corrispondere entro il termine
previsto per il versamento dell'acconto dall'articolo 6, comma 2,
della legge 29 dicembre 1990, n. 450. La prima rata e' versata entro
il 27 dicembre 2006. Il debito può essere estinto anche mediante
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, ovvero con l'utilizzo dei crediti risultanti
dalle liquidazioni periodiche. Il mancato versamento di ogni singola
rata comporta l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 471, e costituisce titolo per la riscossione
coattiva.
10. Nell'articolo 5, secondo comma, secondo periodo e nell'articolo
40, primo comma, secondo periodo, del testo unico dell'imposta di
registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131, dopo le parole: «operazioni esenti ai sensi
dell'articolo 10, numeri 8), 8-bis)» sono aggiunte le
seguenti: «, non derivanti da contratti di locazione finanziaria,».
11. Al fine di contrastare gli abusi delle disposizioni fiscali
disciplinanti il settore dei veicoli, con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate, sentito il Dipartimento per i trasporti
terrestri del Ministero dei trasporti, sono individuati i veicoli che,
a prescindere dalla categoria di omologazione, risultano da
adattamenti che non ne impediscono l'utilizzo per il trasporto privato
di persone. I suddetti veicoli devono essere assoggettati al regime
proprio degli autoveicoli di cui al comma 1, lettera b),
dell'articolo 164 del testo unico delle imposte sui redditi, ai fini
delle imposte dirette, e al comma 1, lettera c),
dell'articolo 19-bis1 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 del 1972, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
12. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono aggiunti i
seguenti: «I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere
uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono,
obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e
dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese.
I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono
riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici
ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonche' mediante
sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori
a 100 euro.».
13. Dopo il comma 5 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. Salvo prova contraria, si considera esistente
nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione di società ed
enti, che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi
dell'articolo 2359, comma 1, del codice civile, nei soggetti di cui
alle lettere a) e b) del comma 1, se, in
alternativa:
a) sono controllate, anche indirettamente, ai sensi
dell'articolo 2359, comma 1, del codice civile, da soggetti residenti
nel territorio dello Stato;
b) sono amministrate da un consiglio di
amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in
prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato.
5-ter. Ai fini della verifica della sussistenza del
controllo di cui al comma 5-bis, rileva la situazione
esistente alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione
del soggetto estero controllato. Ai medesimi fini, per le persone
fisiche si tiene conto anche dei voti spettanti ai familiari di cui
all'articolo 5, comma 5.».
14. La disposizione di cui al precedente comma ha effetto a
decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
15. All'articolo 30 della legge del 23 dicembre 1994, n. 724, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Agli effetti del presente articolo le società per azioni,
in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, in nome
collettivo e in accomandita semplice, nonche' le società e gli enti di
ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio
dello Stato, si considerano, salvo prova contraria, non operativi se
l'ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e
dei proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto
economico, ove prescritto, e' inferiore alla somma degli importi che
risultano applicando: a) il 2 per cento al valore dei beni
indicati nell'articolo 85, comma 1, lettera c), del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se costituiscono
immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti; b)
il 6 per cento al valore delle immobilizzazioni costituite da beni
immobili e da beni indicati nell'articolo 8-bis, comma 1,
lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, anche in locazione
finanziaria; c) il 15 per cento al valore delle altre
immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria. Le disposizioni dei
precedenti periodi non si applicano: 1) ai soggetti ai quali, per la
particolare attività svolta, e' fatto obbligo di costituirsi sotto
forma di società di capitali; 2) ai soggetti che si trovano nel primo
periodo di imposta; 3) alle società in amministrazione controllata o
straordinaria; 4) alle società ed enti i cui titoli sono negoziati in
mercati regolamentati italiani; 5) alle società esercenti pubblici
servizi di trasporto; 6) alle società con un numero di soci non
inferiore a 100.»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Fermo l'ordinario potere di accertamento, ai fini
dell'imposta personale sul reddito per le società e per gli enti non
operativi indicati nel comma 1 si presume che il reddito del periodo
di imposta non sia inferiore all'ammontare della somma degli importi
derivanti dall'applicazione, ai valori dei beni posseduti
nell'esercizio, delle seguenti percentuali: a) l'1,50 per
cento sul valore dei beni indicati nella lettera a) del comma
1; b) il 4,75 per cento sul valore delle immobilizzazioni
costituite da beni immobili e da beni indicati nell'articolo 8-bis,
comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, anche
in locazione finanziaria; c) il 12 per cento sul valore
complessivo delle altre immobilizzazioni anche in locazione
finanziaria. Le perdite di esercizi precedenti possono essere
computate soltanto in diminuzione della parte di reddito eccedente
quello minimo di cui al presente comma.»;
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Per le società e gli enti non operativi, l'eccedenza di
credito risultante dalla dichiarazione presentata ai fini dell'imposta
sul valore aggiunto non e' ammessa al rimborso ne' può costituire
oggetto di compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o di cessione ai sensi
dell'articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 14 marzo
1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio
1988, n. 154. Qualora per tre periodi di imposta consecutivi la
società o l'ente non operativo non effettui operazioni rilevanti ai
fini dell'imposta sul valore aggiunto non inferiore all'importo che
risulta dalla applicazione delle percentuali di cui al comma 1,
l'eccedenza di credito non e' ulteriormente riportabile a scomputo
dell'IVA a debito relativa ai periodi di imposta successivi.»;
d) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. In presenza di oggettive situazioni di
carattere straordinario che hanno reso impossibile il conseguimento
dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi nonche' del
reddito determinati ai sensi del presente articolo, ovvero non hanno
consentito di effettuare le operazioni rilevanti ai fini dell'imposta
sul valore aggiunto di cui al comma 4, la società interessata può
richiedere la disapplicazione delle relative disposizioni antielusive
ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 8, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.».
16. Le disposizioni del comma precedente si applicano a decorrere
dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
17. All'articolo 172, comma 7, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«In caso di retrodatazione degli effetti fiscali della fusione
ai sensi del comma 9, le limitazioni del presente comma si applicano
anche al risultato negativo, determinabile applicando le regole
ordinarie, che si sarebbe generato in modo autonomo in capo ai
soggetti che partecipano alla fusione in relazione al periodo che
intercorre tra l'inizio del periodo d'imposta e la data antecedente a
quella di efficacia giuridica della fusione.».
18. Le disposizioni del comma 17 si applicano alle operazioni di
scissione e fusione deliberate dalle assemblee delle società
partecipanti dalla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge. Per le operazioni deliberate anteriormente alla
predetta data resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo 37-bis del 29 settembre 1973, n. 600.
19. Nell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il
comma 121 e' inserito il seguente: «121-bis. Le agevolazioni
di cui al precedente comma spettano a condizione che il costo della
relativa manodopera sia evidenziato in fattura.».
20. La disposizione del comma precedente si applica in relazione
alle spese sostenute a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
21. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 497:
1) dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «Le parti
hanno comunque l'obbligo di indicare nell'atto il corrispettivo
pattuito.»;
2) nel secondo periodo, le parole: «del 20 per cento» sono
sostituite dalle seguenti: «del 30 per cento»;
b) al comma 498, in fine, e' aggiunto il seguente periodo:
«Se viene occultato, anche in parte, il corrispettivo pattuito, le
imposte sono dovute sull'intero importo di quest'ultimo e si applica
la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della
differenza tra l'imposta dovuta e quella già applicata in base al
corrispettivo dichiarato, detratto l'importo della sanzione
eventualmente irrogata ai sensi dell'articolo 71 del medesimo decreto
del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986.».
22. All'atto della cessione dell'immobile, anche se assoggettata ad
IVA, le parti hanno l'obbligo di rendere apposita dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà recante l'indicazione analitica delle
modalità di pagamento del corrispettivo. Con le medesime modalità
ciascuna delle parti ha l'obbligo di dichiarare se si e' avvalsa di un
mediatore; nell'ipotesi affermativa, ha l'obbligo di dichiarare
l'ammontare della spesa sostenuta per la mediazione, le analitiche
modalità di pagamento della stessa, con l'indicazione del numero di
partita IVA o del codice fiscale dell'agente immobiliare. In caso di
omessa, incompleta o mendace indicazione dei predetti dati si applica
la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 10.000 e, ai fini
dell'imposta di registro, i beni trasferiti sono assoggettati ad
accertamento di valore ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del testo
unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
23. I commi 21 e 22 si applicano agli atti pubblici formati ed alle
scritture private autenticate a decorrere dal secondo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
presente decreto.
24. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 53 e' inserito il seguente: «53-bis
(Attribuzioni e poteri degli uffici). - 1. Le attribuzioni e
i poteri di cui agli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni,
possono essere esercitati anche ai fini dell'imposta di registro,
nonche' delle imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.».
b) all'articolo 74, dopo il comma 1 e' inserito il
seguente: «1-bis. Per le violazioni conseguenti alle
richieste di cui all'articolo 53-bis, si applicano le
disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.».
25. I dipendenti della Riscossione s.p.a. o delle società dalla
stessa partecipate ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, di seguito
denominate «agenti della riscossione», ai soli fini della riscossione
mediante ruolo e previa autorizzazione rilasciata dal direttore
generale degli agenti della riscossione, possono utilizzare i dati di
cui l'Agenzia delle entrate dispone ai sensi dell'articolo 7, comma 6,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.
26. Ai medesimi fini previsti dal comma precedente, gli agenti
della riscossione possono altresì accedere a tutti i restanti dati
rilevanti, presentando apposita richiesta, anche in via telematica, ai
soggetti pubblici o privati che li detengono, con facoltà di prendere
visione e di estrarre copia degli atti riguardanti i predetti dati,
nonche' di ottenere, in carta libera, le relative certificazioni.
27. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 605, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «Le
imprese, gli intermediari e tutti gli altri operatori del settore
delle assicurazioni che erogano, in ragione dei contratti di
assicurazione di qualsiasi ramo, somme di denaro a qualsiasi titolo
nei confronti dei danneggiati, comunicano in via telematica
all'anagrafe tributaria, anche in deroga a contrarie disposizioni
legislative, l'ammontare delle somme liquidate, la causale del
predetto versamento, il codice fiscale o la partita IVA del
beneficiario e dei soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai
fini della quantificazione della somma liquidata. La presente
disposizione si applica con riferimento alle somme erogate a decorrere
dal 1° ottobre 2006.
Il contenuto, le modalità ed i termini delle trasmissioni,
nonche' le specifiche tecniche del formato, sono definite con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.».
28. L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della
effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di
lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei
contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali dei dipendenti a cui e' tenuto il
subappaltatore.
29. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore
verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento
del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con
le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura
o il servizio affidati sono stati correttamente eseguiti dal
subappaltatore. L'appaltatore può sospendere il pagamento del
corrispettivo fino all'esibizione da parte del subappaltatore della
predetta documentazione.
30. Gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al
comma 28 non possono eccedere complessivamente l'ammontare del
corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.
31. Gli atti che devono essere notificati entro un termine di
decadenza al subappaltatore sono notificati entro lo stesso termine
anche al responsabile in solido. La competenza degli uffici degli enti
impositori e previdenziali e' comunque determinata in rapporto alla
sede del subappaltatore.
32. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto
all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della
documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 28
connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera,
la fornitura o il servizio affidati sono stati correttamente eseguiti
dall'appaltatore.
33. L'inosservanza delle modalità di pagamento previste al comma
precedente e' punita con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a
euro 200.000 se gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con le
prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o
il servizio affidati non sono stati correttamente eseguiti
dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Ai fini della
presente sanzione si applicano le disposizioni previste per la
violazione commessa dall'appaltatore. La competenza dell'ufficio che
irroga la presente sanzione e' comunque determinata in rapporto alla
sede dell'appaltatore.
34. Le disposizioni di cui ai commi da 28 a 33 si applicano, in
relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e
servizi conclusi successivamente all'entrata in vigore del presente
decreto, ai soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di
attività rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e, in
ogni caso, ai soggetti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
35. L'Agenzia delle dogane, nelle attività di prevenzione e
contrasto delle violazioni tributarie connesse alla dichiarazione
fraudolenta del valore in dogana e degli altri elementi che
determinano l'accertamento doganale ai sensi del decreto legislativo 8
novembre 1990, n. 374, ha facoltà di procedere, con le modalità
previste dall'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, all'acquisizione dei dati e dei documenti
relativi ai costi di trasporto, assicurazione, nolo e di ogni altro
elemento di costo che forma il valore dichiarato per l'importazione,
l'esportazione, l'introduzione in deposito doganale o IVA ed il
transito. Per le finalità di cui al presente comma, la richiesta di
informazioni e di documenti può essere rivolta dall'Agenzia delle
dogane, agli importatori, agli esportatori, alle società di servizi
aeroportuali, alle compagnie di navigazione, alle società e alle
persone fisiche esercenti le attività di movimentazione, deposito,
trasporto e rappresentanza in dogana delle merci. La raccolta e
l'elaborazione dei dati per le finalità di cui al presente comma e'
considerata di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'articolo 53
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. In caso di
inottemperanza agli inviti a comparire ed alle richieste di
informazioni di cui al presente comma, l'Agenzia delle dogane procede
all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo
di 5.000 euro ad un massimo di 10.000 euro, oltre alle misure di
sospensione e revoca delle autorizzazioni e delle facoltà concesse
agli operatori inadempienti. |