DECRETO BERSANI: Decreto Distribuzione
Farmaci
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Ecco un estratto dal Decreto Bersani in
tema di concorrenza e trasparenza riguardante Distribuzione dei
Farmaci in Italia. 1. Gli esercizi commerciali di cui
all'articolo 4, comma 1, lettere d), e) e f),
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, possono effettuare
attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di
automedicazione, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge
18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge
16 novembre 2001, n. 405, e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti
a prescrizione medica, secondo le modalità previste dal presente
articolo. E' abrogata ogni norma incompatibile.
2. La vendita di cui al comma 1 e' consentita durante l'orario di
apertura dell'esercizio commerciale e deve essere effettuata
nell'ambito di un apposito reparto, con l'assistenza di uno o più
farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al
relativo ordine. Sono, comunque, vietati i concorsi, le operazioni a
premio e le vendite sotto costo aventi ad oggetto farmaci.
3. Ciascun distributore al dettaglio può determinare liberamente lo
sconto sul prezzo indicato dal produttore o dal distributore sulla
confezione del farmaco, purche' lo sconto sia esposto in modo
leggibile e chiaro al consumatore e sia praticato a tutti gli
acquirenti. Ogni clausola contrattuale contraria e' nulla. Sono
abrogati l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2005, n.
87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149,
ed ogni altra norma incompatibile.
4. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 105 del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e' aggiunto, infine, il
seguente periodo: «L'obbligo di chi commercia all'ingrosso farmaci di
detenere almeno il 90 per cento delle specialità in commercio non si
applica ai medicinali non ammessi a rimborso da parte del servizio
sanitario nazionale, fatta salva la possibilità del rivenditore al
dettaglio di rifornirsi presso altro grossista.».
5. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362,
sono soppresse le seguenti parole: «che gestiscano farmacie
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge»; al
comma 2 del medesimo articolo sono soppresse le seguenti parole:
«della provincia in cui ha sede la societa»; al comma 1, lettera
a), dell'articolo 8 della medesima legge e' soppressa la parola:
«distribuzione».
6. Sono abrogati i commi 5, 6, 7, 9 e 10 dell'articolo 7 della
legge 8 novembre 1991, n. 362.
7. All'articolo 100 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219,
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Le attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali e
quella di fornitura al pubblico di medicinali in farmacia sono tra
loro incompatibili se svolte dal medesimo soggetto imprenditoriale.». |