DECRETO BERSANI: Decreto Conti Correnti
Bancari
>>>Modulo Calcola Preventivo Mutuo
>>>Modulo
Calcola Preventivo Prestito
Ecco un estratto dal Decreto Bersani in
tema di concorrenza e trasparenza riguardante sui Conti Correnti
Bancari 1. L'articolo 118 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, e' sostituito dal seguente:
«Art. 118 (Modifica unilaterale delle condizioni
contrattuali). - 1. Nei contratti di durata può essere convenuta
la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre
condizioni di contratto qualora sussista un giustificato motivo.
2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali
deve essere comunicata espressamente al cliente per iscritto, secondo
modalità immediatamente comprensibili, con preavviso minimo di trenta
giorni.
3. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione
scritta, il cliente ha diritto di recedere senza penalità e senza
spese di chiusura e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto,
l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
4. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state
osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se
pregiudizievoli per il consumatore.
5. Le variazioni dipendenti da modifiche del tasso di
riferimento devono operare, contestualmente e in pari misura, sia sui
tassi debitori sia su quelli creditori.». |