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22 settembre, 2018




 
 

E' possibile ottenere dei prestiti in modo molto rapido? Sempre più spesso le esigenze dei consumatori sono orientate nell'ottenere prestiti molto rapidi per via di improvvise esigenze finanziarie. E proprio per tale esigenze le banche e le finanziarie hanno creato molti prodotti prestito rapido, che possa appunto soddisfare la richiesta dei consumatori. Ma come trovare il miglio prestito rapido? Quali sono le agenzie che offrono tale finanziamento rapido? continua

 

 

 

   
   
 

MUTUO IPOTECARIO INPDAP: COndizioni concessione Mutuo Inpdap

>>>Modulo Calcola Preventivo Mutuo

>>>Modulo Calcola Preventivo Prestito

L'Inpdap offre a tutti i pensionati dei mutui ipotecari per comperare una nuova abitazione. Sul sito dell'Inpdap trovate tutte le informazioni necessarie nonchè la documentazione per ottenere questi prestiti personali.

CONDIZIONI E LIMITI PER LA CONCESSIONE DEL MUTUO -ARTICOLO 1 -

1. A favore degli iscritti alla Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali dell’INPDAP, nei limiti delle disponibilità di bilancio ed ai sensi dell'art. 1, lett. a), del Regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 27 luglio 1998, n. 463, sono concessi mutui ipotecari destinati all'acquisto di unità abitative da adibire a prima casa, site sul territorio nazionale.

2. I mutui possono essere richiesti dagli iscritti in servizio, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con una anzianità effettiva globale, computando anche i periodi di servizio a tempo determinato per i quali sia stato versato il contributo credito, di almeno 3 anni.

3. Il mutuo è concesso all’iscritto qualora egli ed i componenti del nucleo familiare non siano proprietari di altra abitazione nel comune ove è ubicato l’immobile oggetto della richiesta di finanziamento, ovvero in comuni distanti meno di 100 Km da quello ove è previsto l’acquisto, ovvero l’interessato o i componenti del nucleo familiare siano proprietari di immobile in misura pari o inferiore al 50% ed esso non sia fruibile poiché gravato da diritti reali di godimento in favore di terzi estranei al nucleo familiare. La condizione da ultimo indicata deve sussistere da almeno due anni.

4. I mutui sono erogati per l’acquisto di immobili, privi delle caratteristiche dell’abitazioni di lusso, così come definite dal Decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. E’ consentita l’erogazione del mutuo per l’acquisto di un’unità immobiliare da privato, da impresa costruttrice o da cooperativa, mediante l'estinzione del mutuo da essi contratto con aziende di credito. Qualora il venditore sia assoggettabile a procedure concorsuali, l'erogazione del mutuo deve avvenire a cura del notaio dopo il consolidamento dell'ipoteca.

6. E’ consentita l'erogazione di mutui ad iscritti associati in cooperative edilizie a proprietà individuale, composte da non più di 20 soci, per la realizzazione di abitazioni non di lusso.

7. I mutui sono concessi anche per la rinegoziazione di mutui erogati da aziende di credito, nell’ambito delle disponibilità della quota di budget trimestrale, assegnata a ciascuna Struttura periferica, dopo il soddisfacimento delle domande di acquisto. Il finanziamento delle domande di rinegoziazione viene effettuato, nell’ambito della quota di budget disponibile, secondo l’ordine di presentazione.

8. In deroga al precedente comma le domande pervenute fino al 06 Aprile 2007 sono finanziate prescindendo dalla tipologia di richiesta.

9. L’iscritto che ha già beneficiato di un mutuo ipotecario, per sé o per il coniuge, non può fruire di un ulteriore finanziamento se non siano trascorsi almeno cinque anni dalla precedente erogazione e abbia provveduto alla totale estinzione del precedente mutuo. Si deroga a tale disposizione nel caso di intervenuto scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di assegnazione all’ex coniuge dell’immobile precedentemente acquistato.

10. Le domande di mutuo sono definite nell'ambito delle disponibilità finanziarie assegnate a ciascun Compartimento ed a ciascuna Sede del territorio di riferimento in rapporto al bacino di utenza e ripartite per quote trimestrali. Le disponibilità finanziarie non impegnate nel trimestre da alcune Sedi vengono assegnate dal Dirigente Compartimentale alle Sedi che necessitino di integrazione. Le eccedenze eventualmente risultanti dopo il quarto trimestre presso alcuni Compartimenti sono ripartite tra i Compartimenti che necessitino di integrazione. Nel caso di esaurimento delle risorse assegnate alla Sede di competenza prima nel termine di ciascun trimestre e di indisponibilità di integrazione in ambito compartimentale le eventuali domande non finanziabili possono essere riproposte nel trimestre successivo.

 
 

 

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