MUTUI: clausole per l'estinzione
anticipata
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L'estinzione anticipata del proprio mutuo è una possibilità molto
importante da valutare poichè grazie ad essa possiamo evitar di
pagare molti soldi di interessi. Ma veniamo alle clausole che
vincolano l'utilizzo di tale procedura di estinzione del
finanziamento in maniera anticipata.
L'estinzione anticipata dei mutui è concessa mediante
versamento:
1. del residuo debito risultante dai rispettivi piani di
ammortamento al 31 dicembre dell'anno di presentazione della
richiesta. Nel caso di mutui ammortizzati a tasso equivalente,
l’estinzione anticipata può decorrere dal giorno successivo alla
prima rata in scadenza.
2. di un indennizzo pari all’1% sui debiti residui risultanti dai
piani di ammortamento. Detto indennizzo si applica, nella misura
dell’1%, anche a quelle istanze già istruite cui non è ancora
seguito il versamento del debito residuo. Tale indennizzo è escluso
nei casi di estinzione anticipata previsti dall'art. 141 del testo
unico sull'edilizia economica e popolare di cui al regio decreto n.1165/1938.
3. degli importi relativi ad ogni eventuale morosità riguardante i
mutui concessi, nel rispetto delle date di riferimento adottate per
i calcoli finanziari e dei relativi piani di ammortamento.
In presenza di mutui assistiti da contributo statale e/o
regionale per i quali non sia stata ancora accertata la spesa
definitivamente ammessa a beneficio, le annualità non scadute sono
devolute al mutuatario il quale ne corrisponderà, a questo Istituto,
il relativo valore attuale al saggio di concessione. Detto
importo è pari al debito residuo della tabella di ammortamento
dell’Ente contributore.
Questo Istituto resta estraneo ad ogni riduzione del contributo. In
alternativa, l'Istituto potrà mantenere fermo il piano di
ammortamento del contributo, condizionando l'estinzione anticipata
del mutuo alla conferma da parte dell'amministrazione erogatrice sia
dell'importo sia del numero delle annualità del
contributo stesso. La cancellazione delle ipoteche, ove richiesta, è
a cura ed a spese del mutuatario e con l'intervento del
rappresentante dell'Istituto.
In presenza di disponibilità in conto mutuo, le stesse, unitamente
ai relativi interessi di post ammortamento e/o ad eventuali crediti
riconosciuti, possono essere portate in detrazione di quanto dovuto
per la richiesta estinzione. L'indennizzo è dovuto dal mutuatario
anche nei casi previsti dagli articoli 1819 e 1820 del codice civile
nonché negli altri casi in cui l'Istituto debba procedere al
recupero del proprio credito in unica soluzione.
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